Al datore spetta il risarcimento per l’incidente del lavoratore? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991.
Come un’azienda può esercitare il diritto di rivalsa se un dipendente è coinvolto in un sinistro stradale.
Si ritiene spesso che, in caso di incidente stradale, il risarcimento sia una questione che coinvolga solo il danneggiato, il responsabile e l’assicurazione di quest’ultimo. Tuttavia, quando la vittima è un lavoratore dipendente si inserisce un ulteriore soggetto: il suo datore di lavoro. Anche quest’ultimo infatti subisce un pregiudizio finché l’infortunato non guarisce e non torna in ufficio. Ci si chiede allora se al datore spetta il risarcimento per l’incidente del lavoratore, in che termini e a quali condizioni.
Nel seguente articolo verificheremo cosa dice in proposito la legge e la giurisprudenza. Analizzeremo quindi la possibilità per i datori di lavoro di richiedere un indennizzo all’assicurazione per il danno subito a seguito dell’assenza forzata del proprio lavoratore.
Indice
* Può un’azienda essere risarcita per l’assenza di un dipendente?
* Cosa dice la legge a riguardo?
* Quali sono i precedenti?
* Come procedere per ottenere il risarcimento?
* Qual è il danno che spetta al datore?
Può un’azienda essere risarcita per l’assenza di un dipendente?
Quando un dipendente è coinvolto in un sinistro stradale e ciò comporta una sua prolungata assenza dal lavoro, il datore di lavoro si trova a dover fronteggiare una situazione critica. Nonostante l’inattività del lavoratore, l’azienda è obbligata a continuare a erogargli la retribuzione, per come previsto dal contratto di lavoro. È vero che l’Inps e l’Inail coprono gran parte dello stipendio di chi è in malattia, ma è anche vero che l’azienda deve fare a meno di un elemento inserito stabilmente nella propria organizzazione e questo potrebbe tradursi in un danno economico non indifferente.
Cosa dice la legge a riguardo?
L’articolo 2043 del Codice civile stabilisce che chiunque causi un danno ingiusto a terzi, sia con azioni dolose che colpose, è tenuto a risarcire. Questo principio si estende anche ai datori di lavoro che, a causa di un incidente stradale subìto da un dipendente, si vedono privati della sua prestazione lavorativa.
La giurisprudenza, con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6132 del 12.11.1988, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del datore di lavoro per l’impossibilità di usufruire della prestazione lavorativa.
Quali sono i precedenti?
La giurisprudenza italiana ha affrontato questa tematica già dal 1971, consolidando la possibilità per i datori di lavoro di esercitare un diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro e, per conto suo, alla relativa compagnia di assicurazione.
Semplificando, è diventato un concetto ben riconosciuto, anche se non molto diffuso, che un datore di lavoro può subire un danno economico quando un suo dipendente è coinvolto in un incidente stradale causato da un’altra persona.
Come procedere per ottenere il risarcimento?
Il datore di lavoro, che intenda esercitare il diritto di rivalsa, deve dimostrare il danno economico subìto a causa dell’assenza del dipendente dal lavoro. Inoltre, può avvalersi dell’articolo 144 del Codice delle assicurazioni, che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro.
Tale azione, ai sensi di legge, si prescrive decorsi due anni dal fatto anche se, nel frattempo, il lavoratore non è più alle dipendenze dell’impresa.
Qual è il danno che spetta al datore?
Il risarcimento spettante al datore è pari alla retribuzione differita maturata nel periodo di assenza (la tredicesima, la quattordicesima, la gratifica natalizia, il premio di produzione, il TFR ecc.), nonché le ferie non godute, comunque maturate, in tale periodo.
Se il datore ha dovuto poi sostituire il dipendente con un altro durante la sua assenza, avrà diritto al risarcimento dei relativi costi.
Lo stesso diritto di rivalsa spetta al datore anche quando l’incidente non riguarda un dipendente ma il socio con conferimento di lavoro.