Agenzia investigativa_Si può chiedere l’assegno di mantenimento durante la causa?

L’ex coniuge può modificare, in corso di causa o anche in appello per la prima volta, la misura dell’assegno di mantenimento se cambiano le condizioni economiche delle parti.

 

In una causa di separazione o di divorzio, la domanda volta ad ottenere l’assegno di mantenimento deve essere avanzata all’inizio del giudizio ossia nell’atto di ricorso o nella comparsa di risposta. Non si può integrare o modificare la domanda in corso di causa. Ma cosa succede se, durante il processo, cambiano le condizioni economiche di una delle parti?

Ipotizziamo una donna che, all’inizio del giudizio di divorzio, vanti un contratto part-time e che pertanto chieda all’ex marito un assegno mensile di soli 200 euro ma che, dopo qualche mese, prima ancora che il giudice emetta la sentenza, venga licenziata. Potrebbe allora modificare la domanda processuale nonostante il processo sia già iniziato o farlo addirittura per la prima volta in sede di appello? Si può chiedere l’assegno di mantenimento durante la causa?

A tale importante domanda ha risposto proprio di recente la Cassazione. Ecco quali sono le regole da applicare in casi come questo.

 

Modifica delle sentenze e delle domande

In generale, una sentenza definitiva (ossia «passata in giudicato») non può più essere oggetto di modifica. Nessun magistrato può giudicare due volte sulla stessa vertenza, neanche se una delle parti ha dimenticato di eccepire questioni importanti nel corso del processo (se ciò è dipeso dall’avvocato scatterà eventualmente una responsabilità professionale di quest’ultimo e l’obbligo del risarcimento).

Neanche in appello è possibile presentare nuove domande o prove: il secondo grado serve solo a valutare nuovamente gli stessi fatti decisi in primo grado che si asseriscono giudicati in modo non corretto. Se infatti si introducessero in appello fatti nuovi, per questi non vi sarebbe la possibilità di un ulteriore grado di giudizio. Lo stesso vale in Cassazione.

Inoltre, nel processo civile, vige il principio di immodificabilità della domanda introduttiva: una volta fissato il tema del giudizio, le parti non possono ampliarlo introducendo nuove questioni (cosiddetta «preclusione processuale»).

 

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Le regole appena elencate valgono anche nei giudizi di separazione o divorzio a patto che le condizioni economiche delle parti restino le stesse. Se invece mutano – sia nel corso del processo che al termine dello stesso – allora è ben possibile chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.

In altre parole, nell’ambito delle questioni familiari (e solo per queste), la legge consente di scavallare il principio della “immodificabilità della domanda introduttiva” e della sentenza finale tutte le volte in cui mutino sostanzialmente gli assetti reddituali delle parti. Si pensi al caso di una donna che subisce un licenziamento o a un uomo divenuto invalido e, pertanto, incapace di lavorare.

 

A tali condizioni, nel corso del processo di primo grado avente ad oggetto la separazione o divorzio:
  • si può modificare l’importo richiesto a titolo di mantenimento;
  • si può chiedere un mantenimento a cui invece si era inizialmente rinunciato con l’atto introduttivo.

 

Allo stesso modo, nel corso del processo di appello di separazione e divorzio:
  •  si può chiedere un mantenimento che non era stato richiesto in primo grado;
  •  si può chiedere un mantenimento superiore rispetto a quello richiesto in primo grado.

 

Ed in ultimo, nonostante la sentenza sia divenuta irrevocabile, è possibile chiedere una revisione delle condizioni di separazione e divorzio.

Non c’è quindi alcuna preclusione alla modifica delle domande processuali, anche in appello, nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio. E ciò perché la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio presuppongono la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.

 

L’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche in appello

Applicando questi principi, nella pronuncia richiamata in apertura, la Cassazione ha precisato che l’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche in appello tutte le volte in cui i presupposti per ottenere il beneficio maturano nel corso del giudizio.

 

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