Agenzia Investigativa_Insubordinazione del lavoratore dipendente

Licenziamento per insubordinazione e minacce: quando la condotta del lavoratore può definirsi grave.

 

La Cassazione ha avuto più volte modo di definire i limiti del concetto di insubordinazione del lavoratore dipendente, comportamento questo che, nei casi più gravi, conduce al licenziamento in tronco. Specie se accompagnata da minacce, l’insubordinazione è spesso causa della definitiva compromissione del rapporto di fiducia che dovrebbe legare il dipendente al proprio datore. Il che giustifica la risoluzione del contratto di lavoro.

Siamo quindi nell’ambito del cosiddetto “licenziamento disciplinare”, quello cioè determinato da condotte colpose o dolose del dipendente, a cui comunque si collegano tutte le garanzie preposte dallo Statuto dei lavoratori.

 

Quando c’è insubordinazione del lavoratore dipendente?

 

Con una recente sentenza, la Cassazione ha individuato i confini della cosiddetta insubordinazione, comportamento che è causa della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Per la Corte di Cassazione, si può considerare “insubordinazione” non solo il rifiuto di adempiere agli ordini dei superiori gerarchici, ma qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle disposizioni ricevute dal dipendente nel quadro complessivo dell’organizzazione aziendale di riferimento.

Il che significa – continuano i giudici supremi – che l’illecito disciplinare si pone non solo quando il lavoratore disobbedisce ai comandi del capo ma anche a quelli di qualsiasi altro superiore gerarchico o suo collaboratore comunque inserito nell’organigramma aziendale. Ciò che rileva è infatti che la condotta del lavoratore pregiudichi il funzionamento dell’azienda. Quindi, si può parlare di insubordinazione anche quando un lavoratore disobbedisce ai comandi di un suo collega a cui sono state affidate specifiche mansioni di controllo e gestione.

Nell’insubordinazione possono poi rientrare anche i comportamenti posti alla fine dell’orario di lavoro. Difatti, per costante orientamento di legittimità, il carattere extra-lavorativo della condotta non ne preclude in via generale la sanzionabilità disciplinare ove la condotta abbia ripercussioni di qualche tipo sull’esecuzione diligente della prestazione lavorativa da parte del dipendente. Quindi, se un dipendente risponde male a un collega o a un superiore quando ormai il suo turno è finito, ma tale condotta ha conseguenze sul futuro atteggiarsi del rapporto lavorativo, tale circostanza può essere inquadrata nell’insubordinazione e causare il licenziamento.

Anche un unico episodio di insubordinazione, per come attuato e per la posizione del lavoratore nell’ambiente di lavoro, può far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e giustificare il licenziamento.

 

Insubordinazione ad ordini illeciti

 

Il dipendente non commette illecito disciplinare se si rifiuta di adempiere a degli ordini illeciti dei propri superiori o del datore di lavoro. Si pensi all’istruzione di non emettere scontrini o di celare ai clienti alcuni vizi della merce venduta.

Al contrario, si può configurare insubordinazione se il dipendente ritiene il comando del datore in contrasto con il contratto di lavoro e, tuttavia, non abbia agito dinanzi al giudice per farlo annullare. Si pensi a un trasferimento ritenuto illegittimo o l’assegnazione a mansioni di rango inferiore: in tali ipotesi, il lavoratore deve comunque adempiere al comando ricevuto, fatto salvo il suo diritto di ricorrere innanzi al giudice per farlo annullare. Solo quegli ordini che possono pregiudicare irrimediabilmente il dipendente e, pertanto, si pongono in contrasto con il dovere di buona fede possono restare inadempiuti (si pensi alla missione ordinata a una dipendente con certificato medico di gravidanza a rischio o al trasferimento di un lavoratore con la legge 104).

Dunque se, nell’ambito delle mansioni di lavoro, il dipendente intende rifiutarsi di eseguire determinati ordini perché ritenuti illeciti o contrari al proprio contratto deve prima agire davanti al giudice con un ricorso per far annullare il comando del datore di lavoro.

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