Attività professionale: ambiti di operatività; indagini per privati cittadini e per aziende.
Chi è e cosa fa l’investigatore privato? L’attività svolta dal professionista è legittima e utilizzabile nelle aule dei tribunali! Che valenza ha la sua testimonianza in udienza? Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande, leggi le ultime sentenze.
Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa
In materia di truffa assicurativa, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato all’investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’esercizio dell’attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell’incaricato dalla compagnia.
Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928
Testimonianza di un investigatore privato
Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà
Nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena.
Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735
Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato
In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.4152
Investigatore privato e notizia di reato
In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110
Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.669
Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato
Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine.
Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l’utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso da un investigatore privato e sequestrati nell’ambito del procedimento in cui il predetto era indagato.
Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295
Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore
Il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime.
Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all‘investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo.
Cassazione penale sez. II, 08/06/2018, n.53770
Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice
Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p.; inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall’art. 391-bis c.p.p.
Il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l’ attività di investigazione preventiva dall’art. 391-nonies c.p.p.
Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo
Cassazione penale sez. II, 26/04/2018, n.30355
Investigatore privato e procedimento penale
Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 nonies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa preventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale, secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo, le dichiarazioni che all’investigatore privato nominato da una compagnia assicuratrice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del quale sia stato poi instaurato procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p.
Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731
Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore
È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro.
Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507
Esercizio della professione di investigatore privato
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 615-bis, comma 3, c.p., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo – inte grati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze – sia connessa con l’esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l’esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l’aggravante, contestata con riferimento all’esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l’attività compiuta dall’imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all’uso di tali strumenti) .
Cassazione penale sez. V, 31/03/2015, n.33265
Attività dell’investigatore privato: in cosa consiste?
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2014, n.3228
Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare
L’art. 13, par. 1, direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.
L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della deroga di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), direttiva n. 95/46.
Corte giustizia UE sez. III, 07/11/2013, n.473
È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile.
Nel processo civile può essere prodotta la relazione dell’investigatore privato costituendo scritto proveniente da un terzo a contenuto testimoniale e deve essere acquisito mediante prova orale o nelle forme ex art. 257 bis c.p.c. affinché acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale.
Tribunale Milano sez. IX, 08/04/2013