AGenzia investigativa_Attività investigativa: ultime sentenze

Le ultime pronunce giurisprudenziali sull’attività di indagine della polizia giudiziaria.

 

Attività d’indagine della polizia giudiziaria

La nozione di quasi flagranza non può estendersi ai casi in cui si pervenga all’arresto solo in seguito allo svolgimento, da parte della polizia giudiziaria, di attività d’indagine (costituite da elementi dichiarativi da chiunque forniti, o da elementi oggettivi o fattuali diversi da quelli indicati nell’art. 382 c.p.p.) e delle conseguenti elaborazioni valutative che conducano all’individuazione del responsabile del reato: in tali ipotesi, l’arresto in flagranza concretizzerebbe una torsione del sistema e delle garanzie costituzionali che lo sorreggono, atteso che altro è l’adozione della misura precautelare affidata alla polizia giudiziaria sulla scorta di una costante attività percettiva o di inseguimento o sulla base di segni o elementi oggettivamente univoci della commissione del reato percepibili, nell’immediatezza, sulla persona dell’autore; e altro è l’elaborazione valutativa delle risultanze investigative, la quale è di stretta pertinenza dell’autorità giudiziaria ed esula dalla nozione di flagranza o di quasi flagranza.

Cassazione penale sez. IV, 22/09/2021, n.36169

 

Convalida dell’arresto

In tema di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale.

Fattispecie relativa a coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente, in cui la Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante – per di più, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante –, in quanto non è richiesta, in detta fase, la valutazione dell’assenza di tipicità criminale della condotta di coltivazione, che presuppone, fra l’altro, un’ulteriore attività investigativa volta ad escludere significativi indici di inserimento del “coltivatore” nel mercato illegale.

Cassazione penale sez. III, 12/01/2021, n.12954

 

L’attività investigativa antecedente al sequestro

Il verbale di sequestro è atto irripetibile che documenta, con validità probatoria, esclusivamente l’attività di apprensione materiale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l’attività investigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte giustificativa del verbale medesimo.

Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 c.p. sulla sola base della descrizione, contenuta nel verbale di sequestro, della condotta di vendita, da parte dell’imputato, delle borse recanti marchi contraffatti poi cadute in sequestro.

Cassazione penale sez. V, 19/03/2019, n.15800

 

Ufficiale di polizia riferisce sulle attività svolte da ausiliari nello stesso contesto investigativo

Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria su circostanze apprese da un carrozziere, nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. VI, 27/09/2018, n.53174

 

Attività di indagine compiute dalla Polizia Municipale quale organo di polizia giudiziaria

L’accesso agli atti amministrativi non può riguardare atti su cui operi il segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia municipale, quale organo di p.g., su delega del p.m., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest’ultimo, è esclusa in radice l’ostensibilità. Si tratta di valutare l’atto di cui si chiede l’ostensione atteso che il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/02/2017, n.1644

 

Oggetto di attività di indagine da parte della polizia giudiziaria

Il diniego di accesso in materia ambientale fondato sul rilievo espresso dalla Regione secondo cui la discarica e i terreni prospicienti sono oggetto di attività di indagine da parte della polizia giudiziaria, integra una causa di diniego di cui all’art. 5 comma 2, lett. c), d.lg. n. 195 del 2005, tanto da rendere immune il provvedimento gravato dai prospettati vizi anche per quel che concerne il profilo motivazionale, avendo l’Amministrazione reso percepibili all’associazione le ragioni sottese alla determinazione a quest’ultima sfavorevole.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 21/09/2016, n.9878

 

Documento anonimo

Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. L’unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”.

Cassazione penale sez. IV, 28/04/2016, n.39028

 

Divieto di testimonianza indiretta per la polizia giudiziaria

Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di p.g. sul contenuto di comunicazioni scritte, prodotte dal p.m., intervenute fra uffici della Guardia di finanza e gestori di telefonia ed altri servizi pubblici e privati.

Cassazione penale sez. III, 14/01/2016, n.6116

 

Investigazioni della polizia giudiziaria

Non è passibile di sanzione disciplinare la mera assunzione di un atto difforme dallo schema legale, così come non lo è per i magistrati, requirenti o giudicanti, ma più propriamente lo è la violazione, connotata da dolo o colpa, delle disposizioni basilari che regolano le anzidette funzioni; per cui non è precluso alla p.g. svolgere delle attività di indagine di propria iniziativa quando rimangono soddisfatte le condizioni previste ex art. 348, comma 3 c.p.p. e non è dato rilevare alcun pregiudizio alle fonti di prova.

Fattispecie di procedimento disciplinare contro la P.G. per aver raccolto dichiarazioni ed informazioni dalle parti indagate in procedimento penale con successivo inoltro alla Procura, prima della trasmissione delle informazioni al p.m.

Corte appello Ancona, 04/12/2015

 

Investigazioni della polizia giudiziaria e verbale d’arresto

Il verbale d’arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l’attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell’atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo, con la conseguenza che le risultanze di queste sono utilizzabili a fini di prova solo se asseverate da documentazione autonoma nelle forme di legge.

Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di detenzione di armi, emessa a seguito di giudizio abbreviato, utilizzando la parte del verbale di arresto nella quale si riassumeva la precedente attività di osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria al fine di provare che nei luoghi di ritrovamento delle armi dimorassero gli arrestati, senza che tale attività di P.G. risultasse asseverata da autonomo verbale o anche da sommaria annotazione.

Cassazione penale sez. I, 24/02/2015, n.23311

 

Attività sotto copertura della polizia giudiziaria

In tema di attività sotto copertura della polizia giudiziaria, non contrasta con il diritto di ogni persona a un processo equo ex art. 6 Cedu, l’azione dell’agente provocatore che si limita a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo solo l’occasione per concretizzare la stessa e, quindi, senza determinarla in modo essenziale.

Cassazione penale sez. III, 07/02/2014, n.20238

 

Documentazione attività di indagine

La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ma rappresenta la documentazione di un’attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli art. 266 ss. c.p.p., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del p.m.

Cassazione penale sez. II, 29/01/2014, n.7035

 

Attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo

L’attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.

Cassazione penale sez. II, 13/02/2013, n.21644

 

Mancata assunzione di una prova decisiva

Il dovere del p.m. di svolgere attività di indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione proposto per mancata assunzione di una prova decisiva.

Nella specie, la Corte ha evidenziato che la difesa può comunque svolgere attività di indagine in via autonoma rispetto al p.m. nonché formulare proprie richieste istruttorie nel giudizio ordinario o abbreviato.

Cassazione penale sez. II, 20/11/2012, n.10061

 

Attività di indagine pianificate e coordinate per prevenire e contrastare illeciti

L’art. 2 comma 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603 intende sottrarre all’accesso gli accordi strategici mediante i quali, in sede investigativa, vengono pianificate e coordinate le attività di indagine per prevenire e contrastare comportamenti illeciti. La previsione normativa è finalizzata esclusivamente ad evitare che dalla conoscenza delle strategie investigative concordate dalle competenti autorità amministrative e di polizia giudiziaria, i terzi possano trarre indicazioni utili per aggirare controlli e verifiche e non anche a limitare il diritto di difesa, sottraendo il materiale probatorio acquisito al controllo del soggetto sottoposto al procedimento accertativo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 17/01/2012, n.487

 

Accordi strategici

L’art. 2 comma 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603 intende sottrarre all’accesso gli accordi strategici mediante i quali, in sede investigativa, vengono pianificate e coordinate le attività di indagine per prevenire e contrastare comportamenti illeciti. Detta previsione normativa è finalizzata esclusivamente ad evitare che dalla conoscenza delle strategie investigative concordate dalle competenti autorità amministrative e di polizia giudiziaria, i terzi possano trarre indicazioni utili per aggirare controlli e verifiche e non anche a limitare il diritto di difesa, sottraendo il materiale probatorio acquisito al controllo del soggetto sottoposto al procedimento accertativo.

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto di accedere non già ad atti organizzativi interni volti a stabilire strategie e tecniche investigative, ma semplicemente ad atti relativi a verifiche già effettuate sulla sua persona che hanno costituito titolo per l’avvio di un procedimento tributario a suo carico, per cui detta istanza andava accolta.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 19/07/2011, n.6436

 

Attività di indagine e coinvolgimento nel processo di appartenenti alle forze dell’ordine

Non costituisce causa di rimessione del processo il coinvolgimento, quali imputati, di appartenenti alle forze dell’ordine, impegnati nell’istituzionale collaborazione con l’autorità giudiziaria, non trattandosi di situazione ambientale esterna al processo ed alla relativa dialettica. Infatti, la dedotta partecipazione di tali soggetti alle attività di indagine relative alla stessa vicenda costituisce un dato ineliminabile anche con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria, attenendo ad un particolare rapporto degli imputati con il processo in sé, e non con l’ufficio giudiziario presso il quale lo stesso si svolge; tale situazione è, comunque, interna al processo e non presenta quei caratteri di abnormità idonei a pregiudicare l’imparzialità del giudice e la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo.

Cassazione penale sez. V, 09/02/2011, n.13287

 

Operazioni e risultati di accertamenti tecnici di polizia giudiziaria

Va annullata con rinvio la sentenza d’appello che utilizzi, con parziale rinnovazione istruttoria a seguito di un giudizio di primo grado svolto nelle forme del rito abbreviato, il verbale relativo alle operazioni e ai risultati di accertamenti tecnici di polizia giudiziaria.

Fattispecie nella quale il giudice d’appello, pur ritenendo necessario accertare con esattezza la quantità e qualità dello stupefacente in sequestro, anziché disporre perizia, aveva preferito acquisire il verbale delle analisi tossicologiche eseguite dalla polizia giudiziaria sulla sostanza sequestrata, le cui risultanze erano ignote al reo al momento della richiesta di abbreviato in quanto attività di indagine svolta dopo il termine di chiusura delle indagini preliminari.

Cassazione penale sez. III, 05/11/2010, n.44983

 

 

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