Si può ottenere l’affidamento esclusivo del figlio se il padre si disinteressa totalmente e non paga il mantenimento?
La legge italiana stabilisce che in presenza di motivazioni “gravi” che rivelano inidoneità genitoriale, è possibile richiedere al giudice l’affidamento esclusivo al padre o alla madre.
L’art. 337 ter c.c. del Codice civile, infatti, sancisce che il giudice valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati.
In ogni caso, il provvedimento nei confronti della prole viene preso con esclusivo riferimento al benessere morale e materiale di essa.
Tuttavia, è bene precisare che il genitore che ottiene l’affidamento esclusivo (non super-esclusivo) del figlio deve attendersi a quanto stabilito dal giudice, ossia sarà quest’ultimo a determinare le questioni sulle quali il genitore può decidere arbitrariamente per il figlio.
Affidamento esclusivo per disinteresse nei confronti del figlio: il caso
Una madre si è rivolta allo studio della scrivente preoccupata per il benessere del figlio, peraltro affetto da un disturbo autistico, poiché il padre, ex compagno non solo adempiva agli obblighi economici stabiliti dal giudice con sentenza in seguito alla cessazione della convivenza, ma anche si disinteressava completamente del figlio. Difatti il padre non era neanche a conoscenza dell’istituto scolastico frequentato dal figlio minore.
L’uomo si costituiva in giudizio, giustificando le inadempienze sia per il fatto di vivere all’estero sia per la sua contrazione del reddito causa covid 19, sia per la costituzione di una nuova famiglia all’estero.
Affido esclusivo alla madre: la decisione del tribunale di Roma
Poste tali premesse, il tribunale di Roma, con decreto del 19 novembre 2021 ha disposto l’affido esclusivo del minore alla madre per i seguenti motivi.
Nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha ritenuto idoneo l’accoglimento della domanda di affido esclusivo, stante anche la mancata conoscenza da parte del padre della scuola del figlio ed i rari incontri avvenuti negli ultimi anni.
Inoltre, viste le difficoltà del minore, affetto da autismo e l’esigenza della madre di prendere decisioni celeri per lo stesso, il giudice ha ritenuto che l’affido condiviso non fosse la scelta adeguata per il benessere del bambino. Chiaramente la frequentazione con il padre non verrà modificata.
Per tali ragioni il Tribunale di Roma stabiliva l’affidamento esclusivo del minore alla madre attribuendole l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, residenza- da assumere tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.