Dipendente in malattia
È legittima la sanzione del licenziamento irrogata nei confronti del dipendente in malattia scoperto a effettuare lavori non compatibili con il suo stato di salute. A precisarlo è la Cassazione che si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore era stato licenziato per giusta causa in quanto, in malattia da 3 mesi, era stato trovato da un’agenzia investigativa a svolgere attività non compatibili con lo stato dichiarato al datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018, n.9590
Rispetto della vita privata
La ricorrente, che lavorava come cassiera in un supermercato, aveva adito la Corte europea per essere stata sottoposta a videosorveglianza (occulta) dal datore di lavoro, con l’aiuto di un’agenzia investigativa (aveva impugnato, a livello nazionale, il proprio licenziamento ma i giudici non gli avevano dato ragione). La Corte è stata chiamata a verificare se lo Stato, nel quadro degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 Cedu (che impone di assicurare il rispetto della vita privata), abbia correttamente realizzato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco:
- la vita privata-privacy;
- l’interesse del datore di lavoro a difendere la sua proprietà;
- l’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia.
Seguendo una giurisprudenza del tribunale Federale del Lavoro che, in assenza di norme positive, aveva delineato alcuni principi tesi a difendere la privacy degli impiegati da ingerenze arbitrarie, le autorità tedesche avevano predisposto un controllo di videosorveglianza solo dopo che erano stati scoperti consistenti ammanchi di cassa nel reparto dove la ricorrente lavorava, che in ipotesi potevano essere addebitati a più impiegati; tale sorveglianza era stata limitata a determinate ore della giornata (due) ed era ristretta alla zona-lavoro (la cassa).
La Corte ha dato peso alle circostanze che la sorveglianza fosse stata limitata nel tempo; che tale mezzo era necessario per escludere la responsabilità di altri impiegati; che in apparenza non vi erano altri efficaci mezzi di accertamento (ad esempio una videosorveglianza palese non avrebbe avuto la stessa efficacia). Sicché i tre interessi in gioco erano stati soddisfatti con un equo bilanciamento. Peraltro la Corte osserva che tale bilanciamento potrebbe essere in futuro – e dalla stessa Corte – diversamente considerato ed apprezzato, alla luce di nuove tecniche particolarmente invasive e sofisticate.
Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 05/10/2010, n.420
Licenziamento disciplinare
Deve essere confermata la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente allorché l’impresa datrice, ricorrendo ad un’agenzia investigativa, abbia accertato a carico del lavoratore lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell’assenza dal lavoro (nella specie, il lavoratore aveva presentato un certificato medico che prevedeva un rigido riposo, ma era stato colto a lavorare nei campi guidando un trattore e caricando e scaricando manualmente della legna)
Cassazione civile sez. lav., 15/06/2020, n.11535
Legittimità del licenziamento
L’attività di controllo effettuata dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa può essere ritenuta legittima, alla luce di quanto previsto dagli art. 2 e 3 st. lav., solo laddove il ricorso a tale strumento possa ritenersi proporzionato allo scopo perseguito e assistito da gravi ragioni. In assenza di tali presupposti, gli accertamenti svolti sono inutilizzabili, sicché il licenziamento disciplinare intimato in base a tali accertamenti deve essere ritenuto illegittimo.
Tribunale Milano, 28/04/2009
Licenziamento per giusta causa
Devono ritenersi legittimi i controlli posti in essere dal datore di lavoro per il tramite degli addetti di un’agenzia investigativa i quali, in maniera non invasiva e rispettosa delle garanzie di libertà e di dignità dei dipendenti, operando come normali clienti del datore, verifichino l’eventuale appropriazione delle somme incassate in eccedenza dal lavoratore (confermato il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice ad un lavoratore addetto al casello dopo che la stessa aveva constatato diversi episodi di sottrazione del denaro corrisposto dagli automobilisti, mediante parziali restituzioni delle somme ad essi spettanti, con impossessamento delle differenze tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto a titolo di pedaggio. Tali circostanze erano state riscontrate da una società privata di investigazioni, i cui incaricati erano stati alla guida di autovetture transitate presso il casello a cui era addetto il ricorrente ed avevano registrato le irregolarità: gli accertamenti svolti avevano evidenziato la piena corrispondenza tra gli orari di servizio, la pista alla quale era addetto il dipendente ed i passaggi degli utenti in relazione ai quali erano state riscontrate le irregolarità nell’esazione dei pedaggi).
Cassazione civile sez. lav., 31/10/2013, n.24580
Le irregolarità di cassa di un dipendente
Le irregolarità di cassa di un dipendente, accertate grazie al controllo di un’agenzia investigativa, costituiscono una condotta grave, idonea a far venire meno la fiducia del datore di lavoro; pertanto, anche in assenza di precedenti disciplinari, il licenziamento appare giustificato.
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, n.13789
L’attendibilità della certificazione medica del lavoratore
È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro.
Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore.
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507
Sottrazioni di cassa e salvaguardia del patrimonio aziendale
Sono leciti i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione, ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, la Corte ha ritenuto legittimi i controlli operati su una cassiera, atteso che erano diretti a verificare eventuali sottrazioni di cassa e quindi a salvaguardare il patrimonio aziendale).
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2014, n.25674
Accertamenti demandati a un’agenzia investigativa
Le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un’agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro).
Cassazione civile sez. lav., 26/11/2014, n.25162
L’onere probatorio della giusta causa del recesso
Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. n. 300/70, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell’imprenditore ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno – costituito in ipotesi da dipendenti di una agenzia investigativa – l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti né il divieto di cui all’art. 4 della stessa l. n. 300/70, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (nella specie, la Corte ha ritenuto legittimi i controlli nei confronti di una dipendente diretti a verificare la corrispondenza dei chilometri realmente effettuati per coprire i percorsi indicati e quelli esposti nelle richiesta di rimborso spese, salvo dichiarare illegittimo il licenziamento intimato alla stessa dipendente, in quanto il datore di lavoro non aveva assolto all’onere probatorio della giusta causa del recesso).
Cassazione civile sez. lav., 10/07/2009, n.16196
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