Abuso permessi 104: come contestare il licenziamento. Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Investigazioni dal 1991. Come smontare le accuse del datore di lavoro e le foto dell’investigatore privato per chi durante i giorni di permesso non sta con il disabile.

Abuso permessi 104: come contestare il licenziamento. Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Investigazioni dal 1991.

Come smontare le accuse del datore di lavoro e le foto dell’investigatore privato per chi durante i giorni di permesso non sta con il disabile.

Un abuso dei permessi della Legge 104/1992 può portare al licenziamento in tronco (per giusta causa) e a una denuncia penale per il reato di truffa ai danni dell’INPS (l’Ente di previdenza, infatti, eroga la retribuzione al lavoratore durante tali assenze). La Cassazione ha anche chiarito che, per contrastare le condotte fraudolente dei cosiddetti caregiver, coloro cioè che assistono un familiare disabile, il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative private. Queste ultime, attraverso i propri detective, possono verificare, tramite pedinamenti e appostamenti, se effettivamente il lavoratore spende le giornate di assenza dal lavoro per prestare l’assistenza al disabile. Ma proprio di recente la giurisprudenza ha anche chiarito come contestare un licenziamento per abuso dei permessi 104. La pronuncia più interessante è quella del Tribunale di Ancona (sent. n. 245 del 5.06.2024).

Per smontare le indagini condotte dagli investigatori, i giudici marchigiani partono da un assunto più volte ribadito dalla Cassazione: da nessuna parte della Legge 104 si evince che, nei giorni di permesso retribuito, l’attività di assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il dipendente avrebbe dovuto lavorare. Egli è infatti libero di organizzare la propria giornata per come meglio crede, a patto però che una parte preponderante della stessa sia dedicata proprio a badare alle necessità del familiare invalido.

Insomma, il lavoratore è libero di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze del disabile. Ma questo non toglie che l’uso dei permessi 104 sia comunque compatibile anche con attività svolte nel proprio stesso interesse, attività che – proprio in ragione dell’assistenza che si presta in favore del familiare anche negli altri giorni della settimana – non si potrebbero svolgere.

Ecco perché la Cassazione ha più volte detto che ben può il dipendente in permesso fare la spesa, passare qualche ora con gli amici o fare una passeggiata. Non potrebbe però mai andare in gita al mare o comunque trascorrere tutta la giornata a riposare in casa propria (se con lui non c’è il soggetto bisognoso di assistenza).

Chiarito ciò, ecco come contestare il rapporto dei detective che hanno pizzicato il lavoratore, nel corso della giornata, in giro per la città. Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per abuso dei permessi 104 se l’investigatore privato, ingaggiato dal datore, pedina il lavoratore solo durante l’orario di servizio. Ben potrebbe quest’ultimo, in altri frangenti della giornata, fare da badante. La normativa in favore dei caregiver, infatti, nasce per consentire al dipendente che si occupa del familiare di ritagliarsi i suoi spazi personali nell’ambito dell’assistenza continua.

Quindi intanto la relazione investigativa può avere valore probatorio in quanto possa accertare la condotta tenuta dal lavoratore nel corso dell’intera giornata e non solo nell’arco di poche ore o, comunque, solo in quelle otto in cui avrebbe dovuto recarsi in azienda.

La pronuncia in commento aderisce all’orientamento della Cassazione penale più favorevole al dipendente incriminato per truffa ai danni dell’Inps: se l’assistenza al disabile è considerata continua nei giorni in cui il lavoratore presta servizio, il principio deve valere anche nei giorni in cui fruisce dei permessi, col dipendente che è libero di graduare l’attività di sostegno con tempi e modi flessibili, secondo le esigenze del disabile (cfr. sentenza 54712/16).

 

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