Files informatici e dati Gps provenienti da un’autovettura sono acquisibili come ‘prova documentale’
I dati di tracciamento GPS ricevuti dalla polizia giudiziaria tramite mail (in formato excel) e provenienti da una autovettura che si trovava sul luogo di commissione del reato, seguono le consuete regole di acquisizione dei documenti previste dall’articolo 234 Cpp (Prova documentale). Lo ha chiarito una sentenza della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un vigilantes condannato dalla Corte di appello di Firenze a due anni e sei mesi di reclusione per il reato previsto dall’articolo 423 del Cp (Incendio).