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Come il datore di lavoro dell’affidataria deve esercitare
nell’effettività il suo ruolo centrale di garanzia e adempiere agli obblighi diselezione, verifica e coordinamento in relazione agli altri soggetti e ai documenti di cantiere.
Il Titolo IV del D.Lgs.81/08, dedicato ai cantieri temporanei o mobili, definisce l’impresa affidatariaquale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata,
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. […]” (art.89 c.1 lett. i) primo periodo
D.Lgs.81/08).Come precisato a suo tempo dalla Commissione per gli interpelli, si ritiene che “all’interno di un cantiere
possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno
con un’impresa affidataria diversa” ( Interpello n.13 dell’11 luglio 2014).La Relazione di accompagnamento al decreto correttivo n.106 del 2009, il quale aveva apportato diverse
modifiche alla versione originaria del Testo Unico del 2008 anche riguardo all’impresa affidataria e
all’impresa esecutrice, aveva a suo tempo specificato che, “all’articolo 89, si è proceduto a diversificare il
concetto di impresa esecutrice da quello, contemplato dal d.lgs.n.81/2008, di impresa affidataria.” (Relazione
di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex articolo 1, comma 6, della legge 3
agosto 2007, n.123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sul
datore di lavoro dell’affidataria e le modalità di adempimento degli stessi, la Cassazione ha più volte
ricordato che, “in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto
al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la
conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al
committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto ( Sez.4, n.10544 del 25/1/2018, Scibilia ed altri,
Rv. 272240).”Inoltre – ha precisato ancora la Cassazione sulla base delle disposizioni di legge – “il datore di lavoro della
impresa affidataria è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e
dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII del Dlgs81/08 e a fornire agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le
condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.”
Tuttavia il rispetto delle previsioni contenute nell’Allegato XVII è condizione necessaria ma non sufficiente
per l’impresa affidataria (così come, a monte, per il committente stesso), in quanto “costituisce
giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il
committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai
subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello
scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli
di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo
astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.”
In definitiva, il ruolo che il Testo Unico ha assegnato all’impresa affidataria è di grande rilievo in
quanto, “se dunque […] compete al committente il dovere di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, per il rischio interferenziale, in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria residuano comunque
compiti di vigilanza sulla sicurezza dei lavori e sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento,
mentre le imprese esecutrici sono responsabili della disciplina sulla sicurezza.”
In tal senso, “l’art.97 D.lgs 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria il compito generale
dì verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti dall’esecuzione di lavori in
appalto (art. 26 Testo Unico).”
Inoltre “al datore di lavoro dell’impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti
anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza
predisposti dalle imprese esecutrici. E l’art 97, comma 3ter richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i
preposti dell’impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 30
gennaio 2019 n.4644).
E’ significativo come la Corte qui citi, accanto ai delicati obblighi che sono attribuiti dal decreto 81 al
datore di lavoro dell’impresa affidataria, la disposizione del Testo Unico che prevede che “per lo
svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.” (Art.97 c.3-ter D.Lgs.81/08.)
E’ evidente che il legislatore, nell’introdurre a suo tempo tali requisiti formativi, ha tenuto conto del
principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui, “in materia di responsabilità colposa, la figura del
committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore o appaltatore rispetto ai
subappaltatori), assume un ruolo di peculiare centralità nell’attuazione ed adempimento delle misure di
sicurezza, senza che questo possa comunque influire sulla perdurante esistenza di obblighi di sicurezza che
gravano sull’appaltatore nella fase di realizzazione delle opere”, laddove “ciò significa riconoscere in capo
all’impresa affidataria una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di
accesso al cantiere” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 11 gennaio 2022 n.413).
In un’ottica sistematica, non si può non richiamare, accanto a tale norma, la previsione secondo cui “le
imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.” (Allegato XVII punto 01 D.Lgs.81/08.)
Non è un caso che la Relazione di accompagnamento al decreto correttivo 106/2009 su richiamata abbia
affermato che “l’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese
affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei
costi della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono
essere in possesso di adeguata formazione.”
Dell’obbligo di selezionare l’idoneità del subappaltatore e dell’obbligo di coordinamento si è
occupata Cassazione Penale, Sez.IV, 24 luglio 2019 n.33239, con cui la Corte ha confermato la
responsabilità di C.O., quale titolare di una ditta che aveva ricevuto in appalto (dalla I. s.p.a.) i lavori di
rimozione delle lastre in amianto-cemento costituenti la copertura di un capannone e che aveva a sua
volta subappaltato ad un’altra impresa (la cooperativa R.) i lavori di pulizia a terra e rimozione dei rifiuti.
Un dipendente di quest’ultima ditta subappaltatrice era così salito sul tetto del capannone ed era
precipitato al suolo cadendo da un lucernaio – la cui copertura era costituita da un foglio in materiale
plastico – riportando lesioni personali ed una invalidità permanente del 100%.
Era stato accertato che “la responsabilità penale degli imputati deriva dalla complessiva disorganizzazione del
cantiere e dalla colposa e grave disattenzione, in ragione delle quali era stato possibile che un lavoratore
addetto ai lavori di pulizia a terra salisse sul tetto e senza alcun dispositivo di protezione individuale.”
Dunque, “rammentato che l’impresa del C.O. era rimasta affidataria dei lavori commissionati dalla I. .s.p.a.,
all’odierno ricorrente in realtà è stato ascritto di aver scelto (con il subappalto) una ditta che non garantiva
in alcun modo il rispetto delle prescrizioni prevenzionistiche e di aver omesso l’opera di coordinamento, non
comunicando alla committenza e al coordinatore per l’esecuzione dei lavori il coinvolgimento nel
cantiere degli operai della società cooperativa R.”
Di conseguenza, “si è inteso attribuire al C.O. un apporto cooperativo al verificarsi dell’evento, giacché la
adibizione al lavoro del lavoratore deceduto in assenza della previa formazione ed informazione – che
avrebbero dovuto essere somministrate dal […] datore di lavoro del medesimo – era stata resa possibile dalle
sue omissioni. Ed invero, non è dubbio che il C.O. avesse l’obbligo di comunicare di aver disposto il subappalto
al coordinatore per l’esecuzione; e di richiedere il POS della ditta S.M. per poi trasmetterlo al coordinatore.”
Secondo la Cassazione, l’osservanza dell’art.97 del D.Lgs.81/08 “avrebbe palesato la assoluta inadeguatezza
della ditta [subappaltatrice] e determinato l’intervento del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il quale, tra i
suoi obblighi, ha anche quello di segnalare al committente le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95,
96 (e pertanto anche la omessa redazione del POS da parte delle imprese esecutrici) e 97, comma 1 e alle
prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, con il potere di proporre la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.”
In Cassazione Penale, Sez.IV, 20 settembre 2016 n.39058, è stato proprio il datore di lavoro
dell’impresa affidataria a creare la situazione di pericolo che ha causato l’infortunio.
La Corte ha qui confermato la condanna di F.O., “nella qualità di datore di lavoro dell’impresa Ditta F. s.r.l.
affidataria dei lavori all’interno di un cantiere edile” per il reato di lesioni colpose “in danno del lavoratore
autonomo J.H.B.L., che durante i lavori di muratura e posa di una trave di legno all’interno di un edificio privo di
copertura, utilizzando dei parapetti a mensola metallica precedentemente installati, precipitava per circa 6
metri”.
All’imputato F.O. “è stata addebitata la violazione dell’art.97, comma 1, d.lgs81/2008 per non avere, in
qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria, vigilato sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento: nello specifico gli è stato addebitato di
essere intervenuto autonomamente nella organizzazione del cantiere – senza prendere contatti con il
coordinatore – realizzando una struttura, ovverossia il cd. “parapetto”, non prevista dal PSC e dal
POS, montata senza il rispetto dei canoni di sicurezza, inidonea a sostenere il peso del lavoratore, omettendo di
vigilare affinché i lavoratori non vi facessero improprio ricorso.”
E’ stato dunque accertato “il ruolo direttivo dallo stesso di fatto assunto anche nei confronti dei
lavoratori autonomi cui aveva subappaltato parte delle lavorazioni.”
In conclusione, “la condotta posta in essere dal F.O.- realizzando una struttura non prevista dal PSC e dal POS
e omettendo la dovuta vigilanza affinché i lavoratori non vi facessero ricorso – costituisce violazione del dovere
primario di vigilanza in relazione alle condizioni di sicurezza del cantiere a lui attribuito dalla legge sia per la
sua qualità di datore di lavoro dell’impresa affidataria (art.97 d.lgs81/2008) sia per il ruolo direttivo dallo stesso
di fatto assunto anche nei confronti dei lavoratori autonomi cui aveva subappaltato parte delle lavorazioni.”
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 31 maggio 2016 n.22842, infine, la Corte ha confermato la condanna di
P.R. perché, “in cooperazione colposa con B.N.D. (giudicato separatamente), nella sua qualità di Presidente del
Cda della ditta P. s.r.l., da ritenersi “ditta affidataria” ai sensi dell’art.89 Dlgs.81/08, cagionava per colpa lesioni
gravi a Z.F., dipendente con la qualifica di operaio comune della ditta T. srl, che operava sul cantiere di … in
regime, di subappalto”.
La responsabilità del ricorrente consisteva nel “non avere verificato che la realizzazione del ponteggio
avvenisse in conformità delle disposizioni del PIMUS come previsto a pag.23 del PSC, nonostante il
coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori ing.S.M., all’esito dei sopralluoghi effettuati sul
cantiere, avesse in più occasioni invitato la ditta P. srl al rispetto delle prescrizioni volte a prevenire i rischi di
caduta dall’alto e a ripristinare le necessarie protezioni.”
Nel rigettare il ricorso dell’imputato, la Cassazione chiarisce che “affermare che P.R. dovesse verificare le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento significa che quegli, nell’affidare i lavori a T. doveva verificare, in primo luogo, che
quest’ultima avesse una struttura operativa idonea a eseguire, in condizioni di sicurezza, quelle operazioni di
“armo, disarmo e getto” oggetto del subappalto.”
Infatti, “se questa verifica si fosse compiuta con un minimo di diligenza (e non limitandosi alla mera
acquisizione cartacea di documenti che appaiono formati più per burocratico e formale ossequio alle
leggi che per autentica sollecitudine per il tema della sicurezza sul lavoro) ci si sarebbe immediatamente
avveduti che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi che, a come richiesto dal Piano di Sicurezza
e di Coordinamento, era stato redatto da T. contemplava la presenza di un solo addetto abilitato a montare e
smontare il ponteggio e dunque di una forza lavoro assolutamente inadeguata alla bisogna.”
La Cassazione osserva, poi, che “corretto e logico, sul punto appare anche il rilievo che, poiché P. seguiva
con un proprio capocantiere (B.) anche i lavori delle vasche di … era comunque nelle condizioni di
verificare, nell’immediatezza, la palese violazione della norma che impone, per quelle mansioni, solo operai
aventi adeguata e riscontrata formazione”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e
sicurezza sul lavoro
Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 4644 del 30 gennaio 2019 – Appalti, interferenze e
responsabilità. Doppio infortunio mortale a seguito di caduta da un’altezza di circa dieci metri.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 413 del 11 gennaio 2022 – Instabilità di una tavola
metallica del ponteggio priva di fermi metallici. Responsabilità del datore di lavoro dell’impresa
affidataria.
Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019 – Caduta dall’alto: omessa
formazione del lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice da parte del titolare dell’impresa
affidataria dei lavori. Mancata verifica del POS.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 39058 del 20 settembre 2016 – Lavoratore autonomo
precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria
per aver creato il pericolo.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 22842 del 31 maggio 2016 – Art. 136, VI c., D.lgs. 81/08:
tutti gli addetti ai ponteggi devono aver ricevuto una formazione adeguata e mirata. Responsabilià
dell’impresa affidataria per la caduta del lavoratore.
Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 10544 del 08 marzo 2018 (u.p. 25 gennaio 2018) –
Pres. Di Salvo – Est. Pezzella – Ric. S.G., C.G., N.D. e M.M. – La mancata nomina dei coordinatori nei cantieri
edili e l’assenza di un piano di sicurezza e di coordinamento assumono una rilevanza strategica nella
tutela delle condizioni di lavoro in termini di controllo delle attività delle imprese esecutrici.
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