L’INVESTIGATORE PRIVATO E L’USO DI ALTRI INVESTIGATORI
La sentenza n. 28378/2023 della Corte di Cassazione sottolinea che spetta all’investigatore privato eseguire personalmente l’incarico ricevuto potendosi servire di altri investigatori solo se indicati nominativamente al momento del conferimento dell’incarico stesso.
In tal senso viene accolto il ricorso di un dipendente licenziato dopo che l’azienda aveva scoperto lo svolgimento di un lavoro secondario durante i suoi servizi esterni. Tuttavia, le prove erano state ottenute grazie al pedinamento di un’agenzia diversa da quella incarica. Si pone in questo caso un problema di privacy per cui è obbligatorio tenere sempre traccia di chi abbia effettivamente svolto l’investigazione.
Corte Suprema di Cassazione – Sez. Lavoro – Sentenza del 14.09.2023 n. 28378