L’azione di rivalsa del Fondo vittime della strada nei confronti del danneggiante è soggetta al termine di prescrizione di due anni o a quello decennale?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada assicura il risarcimento dei danni arrecati da veicoli non coperti da assicurazione o da veicoli non identificati. La persona che sia stata vittima di un pirata della strada, ovvero che abbia subito un danno alla propria vettura da parte di un mezzo privo di copertura assicurativa, può rivolgersi alla società assicuratrice che, nel proprio ambito territoriale, sia stata individuata come responsabile del Fondo. Con il presente articolo risponderemo a una domanda precisa: quando si prescrive l’azione di rivalsa del Fondo Vittime della strada? Approfondiamo l’argomento.
Indice
* Rivalsa del Fondo di garanzia vittime della strada: cos’è?
* Prescrizione azione di rivalsa del Fondo Vittime della Strada
Rivalsa del Fondo di garanzia vittime della strada: cos’è?
Come anticipato, nel caso di danni provocati da veicolo non coperto da assicurazione, a risarcire il danneggiato ci pensa sempre il Fondo Vittime della Strada, attraverso un’impresa di assicurazione dallo stesso designata.
Una volta avvenuto il pagamento, il Fondo si può rivalere nei confronti del responsabile con quella che viene detta azione di rivalsa.
In pratica, l’impresa assicurativa designata dal Fondo Vittime Strada tenterà di recuperare le somme corrisposte al danneggiato agendo (di norma, con un decreto ingiuntivo) nei confronti del diretto responsabile.
Ma entro quanto tempo il Fondo può esercitare tale diritto? In altre parole, dopo quanto tempo si prescrive l’azione di rivalsa?
Prescrizione azione di rivalsa del Fondo Vittime della Strada
Secondo la giurisprudenza [1], il termine di prescrizione dell’azione di rivalsa è di dieci anni, ossia la prescrizione generale prevista dal codice civile [2] per la generalità dei casi (salvo le eccezioni contemplate dalla stessa legge).
La conclusione non è così scontata come possa sembrare: il codice civile, infatti, stabilisce [3] che, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie (ossia, per gli incidenti stradali), il diritto si prescrive in due anni.
Secondo la giurisprudenza, però, l’azione di rivalsa non è una causa legata propriamente al sinistro stradale – e come tale non deve seguire la prescrizione “speciale” dei due anni – ma è un’azione di semplice risarcimento del danno, del tutto autonoma dall’origine e dalla causa del danno stesso.
Essa, infatti, si esercita in presenza di determinati presupposti, tra cui la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata.
Dunque, non essendovi alcun diretto legame con l’incidente, si applica la prescrizione “generale” dei dieci anni.