È legale nascondere una cimice in un’auto?
Una sentenza della Cassazione chiarisce i limiti legali sull’uso di dispositivi GPS nelle auto, sollevando questioni di privacy e diritto.
È legale nascondere una cimice in un’auto? In un mondo sempre più connesso, la questione della privacy assume contorni sempre più complessi, soprattutto quando si tratta di tecnologie capaci di tracciare i nostri movimenti. Un caso recente riguardante l’installazione di un dispositivo GPS con microfono nell’auto di un’avvocata ha sollevato interrogativi importanti sul diritto alla privacy e sui confini legali di tali pratiche.
Questo articolo esplora la sentenza emessa dalla Cassazione, offrendo spunti di riflessione sulla delicatezza dei confini tra sicurezza personale, privacy e le implicazioni legali dell’uso di tali dispositivi.
Indice
* Cosa dice la legge sull’uso dei dispositivi GPS nelle auto?
* È legale ascoltare le conversazioni nell’auto di qualcun altro?
Cosa dice la legge sull’uso dei dispositivi GPS nelle auto?
La vicenda giudiziaria origina dal ritrovamento, da parte di un’avvocata, di un dispositivo GPS dotato di microfono nella sua automobile, installato segretamente dall’ex marito. In più l’uomo aveva lasciato uno smartphone con deviazione di chiamate in entrata, in modo da verificare ove lo stesso si trovasse e con la possibilità di sentire, sempre attraverso lo smartphone stesso, le conversazioni eventualmente fatte in auto.
In primo grado, l’uomo è stato condannato per interferenze illecite nella vita privata dell’ex moglie. Tuttavia, la sentenza di Appello ha ribaltato questo verdetto, assolvendo l’uomo.
A detta dei giudici di secondo grado, tale reato si consuma solo se l’interferenza avviene nei luoghi di privata dimora (l’abitazione) e in quelli ad essa equiparati (le pertinenze come il giardino). L’auto invece non rientra tra questi. Quindi nascondere una cimice nella macchina non è reato, non costituisce cioè violazione della privacty.
La questione è finita in Cassazione dove il legale della donna aveva provato a sostenere che, in appello, si era ignorata «una nozione più ampia del concetto di privata dimora» e si era trascurata la rilevanza, nell’ottica della privacy, della «installazione di una microspia all’interno di un’automobile». Peraltro, secondo il legale, l’autovettura della persona offesa va sicuramente catalogata quale luogo di privata dimora, poiché «all’interno di essa la donna intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all’attività di avvocato da lei svolta».
Queste obiezioni non convincono i magistrati di Cassazione, i quali hanno confermato l’assoluzione dell’uomo emessa in Appello.
Per fare chiarezza, i Giudici di terzo grado sottolineano che «l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame, esso sia, sin dall’origine, strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione».
È legale ascoltare le conversazioni nell’auto di qualcun altro?
La sentenza di Cassazione (n. 3446 del 29 gennaio 2024) conferma l’assoluzione dell’uomo, stabilendo che l’abitacolo di un’auto non può essere considerato un luogo di privata dimora ai sensi della legge sulla privacy. Questo verdetto pone l’accento sulla distinzione tra gli spazi privati, protetti dalla legge sulla privacy, e quelli che, nonostante possano essere utilizzati per conversazioni private, non rientrano nella definizione legale di “privata dimora”.
Le cose vanno però diversamente quando il veicolo viene usato come dimora: è l’ipotesi del camper, della roulotte o di chi, senza tetto, vive nella propria macchina.
Quali sono le implicazioni di questa sentenza per la privacy individuale?
La decisione della Cassazione evidenzia un importante punto di riflessione sulla privacy nell’era digitale, sottolineando come la protezione della riservatezza personale debba fare i conti con le definizioni legali di spazio privato.
Questa sentenza chiarisce che l’installazione di dispositivi di ascolto in un veicolo non costituisce di per sé una violazione della privacy se il veicolo si trova in luoghi pubblici o non è considerato una dimora privata.