Nel decidere su una domanda di risarcimento avanzata da un soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio non si può escludere il nesso perché la letteratura ne esclude la potenziale pericolosità.
Sbaglia la Corte di merito a non approfondire il nesso di causa tra il vaccino e i danni lamentati dal soggetto vaccinato che dopo paralisi, interventi e cure, è stato dichiarato invalido al 100%.
Non è sufficiente che le leggi di copertura scientifica abbiano escluso la dannosità potenziale del vaccino anche perché in diversi soggetti ha provocato la malattia. E’ necessario andare oltre e verificare la sussistenza di una causalità specifica in base a quanto emerso dalla documentazione probatoria.
Questa l’interessante precisazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 34027/2022
La Cassazione ricorda che la Corte di Giustizia UE “ha ritenuto che la mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino non può impedire l’individuazione processuale di un nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia, dovendo il giudice investito della causa valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l’eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l’evento lesivo”.