Il principio di precedenza non è illimitato, occorre tenere conto del principio del neminem laedere, è però possibile che il pedone tenga una condotta imprevista e imprevedibile tale da causare da sola l’evento
Per la Cassazione non si può condannare il conducente per l’investimento del pedone, se dalle circostanze del caso concreto risulta che il pedone in effetti è sbucato all’improvviso, in assenza di strisce pedonali, in una strada in cui era assente sia la segnalazione delle velocità da rispettare che del punto di accesso da cui è uscito il pedone per immettersi nella strada.
Tanto più se la Corte di appello, ignorando anche quanto emerso dalle perizie, non si è confrontata con i dubbi sulla colpa e sul nesso di causa emersi dalla sentenza di primo grado.
Questo l’interessante decisione della Cassazione n. 42018/2022.
Vero che spetta al conducente tenere sempre una condotta prudente e accorta nei confronti dei pedoni, vero anche però che “in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrla.”
Difficile insomma, ma il pedone può anche essere totalmente responsabile dell’evento.