Non si può non punire il medico, ai sensi dell’art. 590 sexies c.p., se la condotta colposa tenuta nell’eseguire il prelievo del midollo è stata commessa con colpa grave.
La non punibilità è prevista solo in caso di imperizia e se sono state rispettate le linee guida. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 46263/2022.
Vediamo per quale motivo gli Ermellini si sono espressi in questi termini.
Un medico viene condannato per il reato di omicidio colposo in primo e in secondo grado per aver perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente mentre eseguiva il prelievo del midollo osseo tramite l’esame puntuale sternale.
Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto, alla luce delle prove raccolte, che la condotta addebitata al medico sia stata, nel caso di specie, l’unica causa dell’evento morte in quanto l’ago è stato introdotto in un sito diverso da quello indicato, percorso scorretto che ha comportato la perforazione degli organi, con conseguente decesso della paziente.
La Corte di appello ha descritto la condotta del medico superficiale e negligente e la colpa con cui ha agito “grave”, per cui la causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p. non è applicabile. La punibilità infatti è esclusa solo nei casi di imperizia lieve nella fase in cui si attuano le raccomandazioni delle linee guida.