Omissione di atti d’ufficio per il medico di guardia che trascura l’età avanzata della paziente, la sua impossibilità a muoversi e le gravi difficoltà respiratorie e non si reca a visitarla
Confermata dalla sentenza della Cassazione n. 44057/2022 la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d’ufficio. Nel caso di specie, l’età della paziente e le sue condizioni di salute, comportavano l’obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita. Non rileva il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente accertata dal medico che invece si è recato dalla donna per la visita domiciliare, prescrivendo anche idonea terapia.
Vero che, come affermato dal medico, la visita domiciliare è un’opzione, è però anche vero che il medico deve valutare caso per caso l’opportunità o meno di recarsi presso il domicilio del paziente per una visita. Nel caso di specie, remano contro la decisione del medico, l’età della paziente, le sue condizioni di salute e la manifesta non disponibilità della guardia anche a un consulto telefonico.
Nel caso di specie la visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l’unica strada da percorrere.