Cos’è il pignoramento presso terzi
Secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile i creditori possono soddisfare le loro pretese aggredendo i beni del debitore in vari modi, differenti a seconda che questi siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo.
Il pignoramento presso terzi riguarda i beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo.
Più precisamente, l’articolo 543 c.p.c., che disciplina l’istituto, contempla due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore o quella in cui quest’ultimo vanti crediti nei confronti del terzo.
Requisiti dell’atto di pignoramento presso terzi
L’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve innanzitutto contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento, come previsto in via generale dall’articolo 492 c.p.c..
In esso devono poi essere riportati l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. del creditore procedente.
L’atto deve infine contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente, indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c., e l’invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547 (della quale si dirà meglio in seguito), con l’avvertimento che in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in un’apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento
L’originale dell’atto di citazione è consegnato al creditore senza ritardo dall’ufficiale giudiziario, non appena eseguita l’ultima notificazione.
A questo punto il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.
Obblighi del terzo pignorato
Secondo quanto previsto dall’articolo 547 c.p.c., il terzo deve rendere al creditore procedente una dichiarazione, da farsi a mezzo raccomandata a/r o p.e.c. anche attraverso procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, nella quale specifica di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
Dal momento in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, poi, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dalla legge al custode con riferimento alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.
Crediti impignorabili
In ogni caso, non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono essere pignorati.
Infatti sono impignorabili i crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti, i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Crediti limitatamente pignorabili
Con la riforma di cui al d.l. n. 83/2015, sono stati poi introdotti nuovi limiti con riferimento al pignoramento delle somme relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Nel dettaglio, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, mentre per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito possono essere pignorate nella misura di un quinto.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, invece, secondo quanto previsto dalla recente riforma, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà, mentre la parte eccedente è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di tutte le predette somme, il d.l. n. 83/2015 ha previsto due diverse ipotesi.
Nel caso in cui l’accredito in banca sia antecedente al pignoramento, esse potranno essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, mentre, se l’accredito è contestuale o successivo al pignoramento, esse potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice, in ogni caso non oltre il quinto.
Se il pignoramento supera tutti i predetti limiti, la parte eccedente è inefficace.
Pignoramento presso terzi: le novità della riforma del processo civile
Il pignoramento presso terzi dal 22 giugno 2022 pone a carico del creditore un altro onere, anzi due, a pena d’inefficacia del pignoramento.
La novità entra infatti in vigore a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del 24 dicembre 2021 della Legge n. 206/2021, che ha conferito la delega al Governo di riformare il processo civile per renderlo più efficiente e per razionalizzare, tra le varie procedure, anche quella di esecuzione forzata.
Da qui la modifica anche dell’art 543 c.p.c, che si occupa della forma del pignoramento, al quale vengono aggiunti, dopo il 4°, due nuovi commi del seguente tenore:
– “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
– Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.