L’art. 700 c.c. prevede la facoltà per il testatore di nominare un esecutore testamentario, cioè una persona di fiducia che deve controllare la corretta attuazione delle sue ultime volontà
Chi è l’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario (ex art. 700 c.c.) è il soggetto che ha la funzione di dare esecuzione o curare che sia eseguita dall’onerato, la volontà testamentaria.
L’esecutore testamentario, ai sensi del successivo art. 701 c.c., può essere anche un erede o un legatario, ciò che conta è che l’esecutore abbia la “piena capacità di obbligarsi” e quindi la piena capacità di agire.
Come viene fatta la nomina
Il testatore, ai sensi degli artt. 700 e ss. c.c. ha facoltà di nominare un esecutore testamentario per il caso in cui tutti o alcuni chiamati non vogliano o non possano accettare.
La nomina può essere contenuta in un testamento o in un atto avente la forma testamentaria: si ritiene possibile anche la nomina di un esecutore come mandatario post mortem.
Chi può essere nominato esecutore testamentario
Possono essere nominate, quali esecutori testamentari, solamente i soggetti che hanno piena capacità di obbligarsi e, tra di essi, non sono esclusi i chiamati alla successione: possono quindi essere nominati esecutori gli eredi o i legatari.
L’esecutore nominato dovrà accettare la carica, con una dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e l’accettazione viene annotata nel registro delle successioni.
Requisiti formali art. 702 c.c.
L’accettazione della nomina o la rinunzia di esecutore testamentario deve avvenire in forma scritta e deve essere resa, a pena di nullità, presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, nonché registrata presso il registro delle successioni. L’accettazione inoltre non potrà essere subordinata a termine o condizioni.
La forma richiesta dall’art. 702 c.c. è ad substantiam e non è quindi ammissibile l’accettazione tacita. L’ultimo comma di tale articolo prevede poi la possibilità, su istanza di qualsiasi interessato, che l’autorità giudiziaria possa assegnare un termine per l’accettazione da parte dell’esecutore decorso il quale lo stesso si si considererà rinunciante. Si tratta in sostanza di un’actio interrogatoria che segue il medesimo procedimento dell’art. 749 c.p.c.
Lo spirare di tale termine determina quindi la decadenza del designato dal potere di accettare la nomina.
Cosa fa l’esecutore testamentario
In virtù di quanto disposto dall’art. 703 c.c., l’esecutore testamentario deve occuparsi della gestione e della cura dei beni ereditari affinché le disposizioni di ultima volontà del testatore siano correttamente eseguite. L’esecutore può porre in essere tutti gli atti di gestione che si rivelino necessari provvedendo ad un’amministrazione dei beni secondo le regole di diligenza del buon padre di famiglia.
A tal fine, di regola e salva contraria volontà del de cuius, l’esecutore prenderà possesso degli stessi. Il terzo comma del medesimo articolo prevede che il possesso dei beni ereditari possa durare un anno a partire dall’accettazione dell’eredità, ferma restando la possibilità per l’autorità giudiziaria in caso di evidente necessità, e previo contraddittorio con gli eredi, di prolungarne la durata per un anno ulteriore.
Nel caso in cui sia necessario alienare i beni ereditari l’esecutore è tenuto a richiedere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che procederà anche in questo caso sentiti preventivamente gli eredi. L’autorizzazione è altresì necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non siano già stati previsti come necessari dal testatore. Da ultimo si ritiene che l’amministrazione dell’eredità avviene a nome dell’esecutore, ma gli effetti degli atti ricadono direttamente nella sfera patrimoniale dell’erede.
Il rendiconto della gestione
L’esecutore testamentario, al termine del primo anno dall’apertura della successione, deve rendere il conto della propria gestione.
L’obbligo del rendiconto sussiste solamente quando l’esecutore abbia avuto l’amministrazione dei beni ereditari e, nonostante sia un ufficio gratuito, egli risponde della propria gestione per colpa.
Ogni interessato può domandare l’esonero dell’esecutore testamentario nel caso di gravi irregolarità nell’espletamento della sua funzione o in caso di comportamenti che abbiano minato la sua fiducia.
L’esecutore testamentario rappresenta processualmente l’eredità: le azioni dovranno quindi essere proposte tanto nei confronti dell’erede, che nei confronti dell’esecutore.
Nonostante sia un ufficio gratuito, il testatore può prevedere, a favore dell’esecutore, una retribuzione a carico dell’eredità.
Ulteriori facoltà dell’esecutore testamentario
In ogni caso l’attività dell’esecutore non si limita alla presa di possesso dei beni e alla loro amministrazione; l’art. 705 c.c. prevede infatti la possibilità per l’esecutore di richiedere l’apposizione di sigilli laddove tra i chiamati all’eredità vi siano dei minori, degli assenti o degli interdetti, o laddove tra i chiamati vi siano delle persone giuridiche. In questi casi è compito dell’esecutore far redigere l’inventario dei beni dell’eredità.
A norma dell’art. 704 c.c. poi durante la gestione dell’esecuzione del testamento le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore.
Lo stesso ha poi la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni inerenti all’esercizio del suo ufficio.
Si tratta di due ipotesi differenti: nelle azioni relative all’eredità la legittimazione passiva spetta all’erede e l’esecutore testamentario è litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., viceversa nelle azioni inerenti all’ufficio l’esecutore gode di autonoma legittimazione.
Tra le azioni inerenti all’ufficio si annoverano le azioni dirette ad accertare i diritti successori e le azioni volte ad individuare i soggetti cui l’esecutore deve consegnare i beni dell’eredità, nonché le azioni concernenti la validità o meno del testamento.
Divisione e consegna dei beni dell’eredità
Ove l’esecutore non sia un erede o un legatario il testatore può prevedere che lo stesso, previa audizione degli eredi, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità in osservanza di quanto disposto dall’art. 733 c.c.
In ogni caso, a norma dell’art. 707 c.c., l’esecutore testamentario deve provvedere a consegnare all’erede che lo richieda i beni che non siano necessari all’esercizio del suo ufficio. In base a tale disposizione quindi l’esecutore è tenuto alla consegna dei beni ove l’erede ne faccia richiesta, laddove sussistano sufficienti garanzie per l’adempimento dei compiti che l’esecutore deve svolgere.
Viene precisato, inoltre, che l’esecutore non possa rifiutarsi di consegnare i beni a causa di obbligazioni che lo stesso debba adempiere in conformità a quanto disposto dal testatore o di legati sottoposti a termine o condizione, nel caso in cui l’erede abbia dimostrato di averli già soddisfatti o abbia offerto idonea garanzia in tal senso.
Responsabilità dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità
L’art. 710 c.c. prevede che su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria possa esonerare l’esecutore dal suo ufficio in caso di “gravi irregolarità nell’inadempimento dei suoi obblighi, per inidoneità dell’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia”.
Si ritiene che le gravi irregolarità possano essere integrate anche da comportamenti negligenti, non essendo necessario il dolo da parte dell’esecutore. L’autorità giudiziaria potrà provvedere solo previa audizione dell’esecutore, ove decida per l’esonerò non potrà però provvedere alla nomina di altro esecutore non designato direttamente dal testatore.
Compenso esecutore testamentario
In dottrina si ritiene pressoché unanimemente che si tratti di un ufficio di diritto privato che trova la sua fonte nella volontà del testatore.
Infatti, nonostante sussista un interesse di carattere pubblicistico dato dalla corretta gestione dei beni ereditari, ciò non vale per ciò solo a determinare che l’esecutore testamentario possa essere equiparato alla figura del pubblico ufficiale.
Di regola è di carattere gratuito, ferma restando la facoltà del testatore, a norma dell’art. 711 c.c., di stabilire una retribuzione posta a carico dell’eredità.
In ogni caso, le spese necessariamente connesse all’attività dell’esecutore che sono quindi state effettuate nell’esercizio dei doveri o dei poteri dell’esecutore, ivi comprese le spese giudiziali, sono poste a carico dell’eredità ex art. 712 c.c.