Secondo la giurisprudenza, anche quando non c’è convivenza conta la stabilità del rapporto col nuovo partner e il progetto di vita intrapreso insieme. Il rifiuto a letto giustifica il tradimento?
Quando una coppia di coniugi si separa e divorzia, non c’è niente di male che gli ormai ex marito e moglie prendano ciascuno la propria strada e, se vogliono, intraprendano nuovi legami sentimentali, affettivi e sessuali, più o meno occasionali, con altri partner. Questo è legittimo, perché i vincoli matrimoniali sono ormai cessati, compresi i doveri di coabitazione e di fedeltà. Ma è piuttosto antipatico, per chi è obbligato a versare l’assegno, venire a sapere che l’altro ha un nuovo compagno, un “affetto stabile” con il quale ha instaurato un rapporto profondo e magari anche una convivenza di fatto.
Questa constatazione va fatta anche se formalmente i due componenti della nuova coppia non convivono insieme, ma forse se la spassano anche grazie a quel contributo economico che arriva con cadenza mensile. E allora ci si pone la domanda: se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il mantenimento? Vediamo.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile: differenze
Va premesso che i presupposti per il riconoscimento del mantenimento sono diversi in caso di assegno stabilito a seguito della separazione coniugale o in caso di intervenuto divorzio.
L’assegno divorzile si fonda sull’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge e sulla sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (come nel caso di malattia o età avanzata che preclude la possibilità di trovare un lavoro): per questo gli deve essere riconosciuto un contributo che – spiega la Cassazione – ha natura «assistenziale, compensativa e perequativa».
L’assegno di mantenimento, invece, è basato sulla sproporzione tra le condizioni economiche dei due coniugi e sul criterio della conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.
Nuova convivenza: quando spetta ancora l’assegno divorzile?
Questa differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio si ripercuote sulla nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge beneficiario del mantenimento: secondo la giurisprudenza prevalente e più recente, con la separazione non si perde ancora l’assegno, nonostante vi sia un nuovo compagno o compagna di vita, mentre con il divorzio il diritto a percepire l’assegno divorzile resta «definitivamente escluso».
Tuttavia, una recente sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha lasciato uno spiraglio per la percezione dell’assegno divorzile anche nei casi di nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario con un nuovo compagno. Questo avviene quando rimane necessario tener conto del contributo fornito dall’avente diritto all’assegno alla conduzione della vita familiare – e dunque all’accrescimento del patrimonio comune – durante gli anni di matrimonio. In tali casi, nonostante la nuova convivenza e la creazione di una diversa coppia di fatto, l’assegno divorzile spetta ancora; potrà essere ridotto, in considerazione dell’eventuale apporto patrimoniale fornito dall’attuale compagno dell’ex coniuge, ma non completamente eliminato.
Quando la nuova relazione fa perdere il mantenimento?
Dopo aver chiarito che non sempre la nuova convivenza fa perdere il mantenimento, rimane da vedere cosa succede in caso di nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge che, però, non si è tradotta in una convivenza stabile: come accade nel caso in cui i due nuovi partner non coabitano sotto lo stesso tetto e vivono in residenze separate, ma hanno comunque un legame intenso e una frequentazione reciproca costante. Se l’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico scopre queste circostanze, può chiedere al giudice di revocare il mantenimento?
La risposta a tale impegnativa domanda è arrivata con una nuova ordinanza della Cassazione [5], che ha deciso il caso di due ex coniugi in cui la beneficiaria dell’assegno aveva instaurato una relazione sentimentale con un nuovo compagno ma senza coabitazione. Secondo la Suprema Corte, per togliere il mantenimento non è sufficiente la nuova relazione, ma occorre verificare se essa si è tradotta o meno in un «progetto di vita in comune» tra la percettrice dell’assegno e l’attuale partner.
Come si stabilisce se con la nuova relazione si ha ancora diritto al mantenimento
Il Collegio rileva che è necessario compiere, innanzitutto, «un accertamento sulla stabilità della nuova relazione» intrapresa (quelle occasionali e temporanee, ovviamente, non rilevano ai fini dell’esclusione del mantenimento), ed anche «sulla consistenza e continuità dell’apporto economico fornito dal convivente al coniuge avente diritto all’assegno»: così, ad esempio, se l’ex moglie si è legata ad un uomo benestante, non dovrà essere più l’ex marito a mantenerla.
Se la coppia di coniugi è soltanto separata, ma non ancora divorziata, per valutare la nuova relazione bisogna, poi, tenere conto della «fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi» (infatti la separazione coniugale è una fase provvisoria e reversibile). Ecco perché, nel caso di assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge a seguito della separazione, la nuova relazione non è dirimente: i giudici di piazza Cavour segnalano che «la decisione di instaurare un nuovo rapporto non può considerarsi sempre espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, quale è quella propria della convivenza con un’altra persona, che fa sorgere reciproci obblighi di assistenza morale e materiale».
Pertanto – spiegano gli Ermellini – il mantenimento cessa «solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune». Nel caso esaminato, ciò non era avvenuto, o comunque non era stato riscontrato, tant’è che la Suprema Corte ha rinviato la vicenda ai giudici di merito per un nuovo esame di tale profilo. Intanto, in definitiva, la Corte di Cassazione ha escluso «ogni automatismo tra l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno».