Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità, quali le condizioni e i termini, e quando è conveniente farla.
Come noto, chi accetta l’eredità non può poi revocare tale scelta. Non può cioè tornare sui suoi passi neanche se dovesse accorgersi, a un più approfondito esame, dell’esistenza di debiti del de cuius di cui non aveva conoscenza. Al contrario, la rinuncia all’eredità si può revocare. Detto in parole povere, chi ha rifiutato la qualità di erede può cambiare idea e acquisire la quota del patrimonio del defunto che gli sarebbe spettata. Tuttavia, ai fini della revoca della rinuncia all’eredità è necessario che sussistano determinate condizioni. Di tanto parleremo meglio qui di seguito.
Cos’è la rinuncia all’eredità?
Fino a quando il chiamato all’eredità non dichiara se accettare la qualità di erede, questi non subentra nelle posizioni giuridiche del defunto. Quindi, non è proprietario dei suoi beni ma non succede neanche nei relativi debiti.
L’accettazione va fatta dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Attenzione però: l’accettazione può avvenire anche senza una dichiarazione espressa se il chiamato pone un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare (come l’utilizzo o la vendita dei beni del defunto, l’accatastamento in proprio favore di un immobile, la riscossione dei canoni di locazione a questi dovuti, ecc.). In tali situazioni, si verifica ciò che la legge chiama accettazione tacita dell’eredità.
A voler essere precisi, non bisognerebbe neanche parlare di rinuncia all’eredità visto che tale acquisto non si è ancora verificato nel suo patrimonio: egli, infatti, compie un atto di rifiuto mediante il quale respinge la possibilità di acquistare l’eredità e quindi abdica alla qualità di chiamato all’eredità. La rinuncia non sarebbe riferibile all’eredità, che non è ancora entrata nel patrimonio del chiamato, ma al diritto di accettare l’eredità stessa; diritto che è sorto con l’apertura della successione.
Si può revocare la rinuncia all’eredità?
Come abbiamo detto in partenza, la rinuncia all’eredità può essere revocata. Con la revoca, quindi, il chiamato diventa erede. In pratica, la rinuncia produce lo stesso effetto dell’accettazione dell’eredità, con conseguente acquisizione della quota del patrimonio del defunto con effetto retroattivo (a partire dall’apertura della successione, ossia dal decesso).
La revoca della rinuncia all’eredità è prevista espressamente dall’articolo 525 del Codice civile a norma del quale «fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità».
La revoca della rinuncia all’eredità implica non solo l’acquisizione del patrimonio attivo del defunto ma anche di quello passivo, ossia dei debiti. La responsabilità per le obbligazioni del defunto è “pro quota”: in buona sostanza, ciascun erede è tenuto a corrispondere solo una parte dei debiti del defunto, quella corrispondente alla sua quota. Solo con riferimento ai debiti tributari relativi a Irpef e imposta di successione si verifica una solidarietà passiva: in altri termini, l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’integrale pagamento a ciascun singolo erede, indipendentemente dalla sua quota.
Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità?
La revoca potrà rivestire la stessa forma disposta dalla legge per l’accettazione, ossia può essere:
– espressa, con dichiarazione rilasciata al notaio o al cancelliere del tribunale;
– tacita ossia con un comportamento concludente del tutto simile a quello di chi accetta l’eredità in modo tacito.
Invero si discute se l’accettazione successiva possa avvenire tacitamente, atteso che la rinuncia è un atto formale e, quindi, è inammissibile una revoca tacita della rinuncia. Esistono dei precedenti della Cassazione secondo cui la revoca della rinuncia può essere solo espressa: «In tema di rinunzia all’eredità, la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati, l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia». Tuttavia, si ammette la possibilità che l’accettazione successiva avvenga anche in maniera tacita, in quanto in tal caso la revoca della rinuncia non viene concepita come atto a sé stante, ma quale effetto dell’accettazione.
Quando è possibile la revoca della rinuncia all’eredità?
La revoca della rinuncia all’eredità è subordinata a due condizioni:
– non deve essere caduto in prescrizione il diritto di accettare l’eredità, il che significa che non devono essere decorsi 10 anni dall’apertura della successione;
– la quota che sarebbe spettata all’erede rinunciatario non deve essere stata, nel frattempo, acquisita da un altro chiamato all’eredità (ad esempio il figlio). Ragion per cui la revoca della rinuncia all’eredità non è possibile nel momento in cui tutto il patrimonio è stato ormai diviso tra gli eredi.
La quota del rinunziante non deve quindi essere stata già acquistata da altri chiamati. Tale acquisto può avvenire sia per un atto di accettazione (espressa o tacita) che automaticamente nelle ipotesi di accrescimento.
Quando conviene revocare la rinuncia all’eredità?
Spesso avviene che, al momento dell’apertura della successione, sussistano ancora dei debiti del defunto ma che gli stessi siano in via di prescrizione. Il chiamato all’eredità potrebbe allora rifiutare la successione al fine di far desistere i creditori dall’intraprendere le azioni di recupero; quindi attendere – con il consenso degli altri coeredi – il decorso di quel termine necessario a far prescrivere i diritti dei creditori per poi revocare la rinuncia e quindi acquisire il patrimonio del defunto libero da pesi.