Riconciliazione: è necessario ricostruire il consorzio famigliare
Ai fini della riconciliazione dei coniugi non è sufficiente un mero ripristino della situazione antecedente alla separazione, ma è necessario ricostituire il consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Tribunale Vicenza sez. II, 14/07/2021, n.1476
Coabitazione: è sufficiente a provare la riconciliazione dei coniugi separati?
La sola coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati, occorrendo che risulti il ripristino della comunione di vita e di intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Tribunale Venezia sez. II, 23/06/2021, n.1298
Ripristino della convivenza a scopo sperimentale e provvisorio
In tema di riconciliazione tra coniugi separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono il nucleo del vincolo coniugale.
Conseguentemente, l’accertamento di elementi che depongano in senso contrario alla ricostituzione dell’affectio familiare (a titolo esemplificativo: marito che dorme sul divano; assenza di rapporti fisici; relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza) impedisce la produzione degli effetti che la legge riconnette alla riconciliazione.
Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, n.14037
Ripresa dei rapporti materiali e spirituali
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (confermata la decisione di merito secondo cui le circostanze accertate – pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza – deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale).
Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, n.14037
Riconciliazione coniugi: in cosa consiste?
La riconciliazione non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tribunale Vicenza sez. II, 01/10/2020, n.1598
Rapporti caratteristici della vita coniugale
In tema di separazione dei coniugi, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
Tribunale Imperia sez. I, 17/07/2020, n.369
La riconciliazione dei coniugi
È improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio se i coniugi dopo la separazione sono tornati a vivere insieme per anni, pur avendo altre soluzioni abitative. L’eccezione di sopravvenuta riconciliazione non può essere rilevata d’ufficio, non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti al rapporto tra coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e provare tempestivamente l’avvenuta riconciliazione.
Deve inoltre escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui thema decidendum è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali.
Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, n.11636
Modifica delle condizioni di separazione dei coniugi
Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui “thema decidendum” è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali.
Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, n.11636
Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione: l’onere della prova
La parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l’onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali.
Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva.
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323
Incontri occasionali: non è configurabile la riconciliazione
In forza dell’art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale.
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323
Coabitazione: prova la riconciliazione dei coniugi?
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2016, n.2360
Riconciliazione dei coniugi: presupposti, requisiti, effetti
Ritenuta l’essenziale rilevanza, fattuale ed effettuale, sul piano personale e patrimoniale, nei rapporti “inter partes” e nei confronti dei terzi, della cd. riconciliazione fra coniugi in crisi, in rotta o già in conflitto giudiziario vero e proprio; ma ritenuto, altresì, che il giudice, prescindendo da irrilevanti riserve mentali, non può accedere alla sfera intima ed insondabile dei sentimenti, dovendo egli affidarsi, pertanto, alla condotta dei coniugi, l’elemento oggettivo del ripristino della loro coabitazione è potenzialmente a fondare il suo positivo convincimento in ordine all’asserita, avvenuta riconciliazione, spettando al coniuge interessato a negare che conciliazione vi sia stata, dimostrare che il nuovo assetto di vita comune non sia stato tale da integrare una ripresa della convivenza basata sull’”honor matrimonii” e sulla “familiaris consortio”, convivenza configurabile, quindi, come evento-prova conciliativo: il coniuge affermante la riconciliazione dovrebbe provare la piena ripresa di una convivenza veramente coniugale nella casa familiare od altrove, ferma restando la legittimazione del coniuge negante la riconciliazione a dimostrare che tale ripresa era stata motivata da ragioni diverse, insuscettibili di esprimere e provare volontà e valenza realmente conciliativa.