Gli autovelox non possono essere disseminati ovunque sulle strade italiane. Ci sono precise regole di posizionamento per tutti gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità. In alcuni casi, occorrono anche delle autorizzazioni amministrative che la Polizia deve ottenere per installare i dispositivi, sia fissi sia mobili. Se queste regole non vengono rispettate, l’autovelox è illegittimo; perciò la multa è invalida e può essere annullata ricorrendo al giudice di Pace o al Prefetto del luogo.
In questo articolo ti spiegheremo quando è illegittimo l’autovelox al lato della strada. La cosa più interessante è che neppure il provvedimento amministrativo che autorizza l’installazione – di solito c’è un decreto del Prefetto – può sanare il vizio originario, che sussiste se la strada non presenta alcune caratteristiche minime. Così il giudice che rileva la mancanza dei requisiti previsti dal Codice della strada può «disapplicare» l’atto amministrativo, cioè non tenerne conto, e dunque annullare la multa, com’è accaduto in un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione.
Tutto dipende dal tipo di strada (esiste una classificazione), dalla presenza o meno del decreto prefettizio e, infine, dall’effettiva larghezza della piazzola di sosta, o banchina laterale, su cui l’autovelox è collocato. Ora procediamo con ordine ed esaminiamo uno per uno questi elementi, per arrivare a capire quando è illegittimo l’autovelox al lato della strada.
Autovelox nascosto: è legittimo?
Partiamo da un presupposto fondamentale: gli autovelox nascosti, cioè non debitamente segnalati e “infrattati” in varie maniere per renderli invisibili, sono illegittimi. Infatti l’art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada, dispone che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».
In base al principio di trasparenza che deve presiedere all’operato delle Pubbliche Amministrazioni, i conducenti hanno il diritto di sapere in anticipo su quali tratti stradali sono posizionati gli autovelox, che servono a garantire la sicurezza della circolazione stradale e non a sorprendere all’improvviso gli automobilisti in eccesso di velocità. Perciò, l’autovelox non visibile è illegittimo a prescindere dal tipo di strada su cui è collocato.
Su quali strade può esserci l’autovelox?
L’art. 2 del Codice della strada distingue le strade italiane in relazione alla loro tipologia. Possono esserci:
– autostrade;
– strade extraurbane principali;
– strade extraurbane secondarie;
– strade urbane di scorrimento;
– strade urbane di quartiere (comprese le ciclabili);
– strade locali (compresi gli itinerari ciclopedonali).
Sui tratti autostradali e sulle strade extraurbane principali l’autovelox può essere messo in qualsiasi punto, a condizione che sia preceduto dal cartello di presegnalazione recante la scritta «controllo elettronico della velocità». Non è necessario che la postazione sia costantemente presidiata dalla polizia, quindi l’apparecchio può funzionare anche in assenza degli agenti.
Sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione dell’autovelox richiede un decreto di autorizzazione emesso dal Prefetto, che indica i punti dove l’apparecchio può essere collocato e rilevare le infrazioni in automatico (specificando se su uno solo o su entrambi i lati della strada); altrimenti è necessaria la presenza della pattuglia per fermare nell’immediatezza l’automobilista colto in eccesso di velocità.
In altre parole, il decreto prefettizio è indispensabile per autorizzare la contestazione differita della violazione, che si differenzia dalla contestazione immediata perché in questo caso il verbale che arriva successivamente al domicilio dell’intestatario del veicolo (per essere valida, la contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione).
Autovelox sulla banchina laterale
Per motivi di praticità molti autovelox, specialmente quelli in postazione mobile, vengono piazzati sulla banchina laterale, in modo da non invadere la sede stradale ostacolando la circolazione dei veicoli. Ma per poter qualificare una strada come urbana a scorrimento – che, come abbiamo visto, richiede il decreto prefettizio per l’autovelox – è necessaria la presenza della banchina. Lo stabilisce espressamente l’art. 2 del Codice quando precisa che la strada urbana a scorrimento è una «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate».
Così proprio la banchina diventa un elemento essenziale ai fini della legittimità dell’autovelox: indagare sulla sua presenza e sulle sue caratteristiche serve per capire se in quel punto occorre il decreto del Prefetto ed anche per stabilire se tale provvedimento amministrativo, quando è stato rilasciato, è legittimo in relazione a quel tipo di strada. L’art. 3 del Codice della strada definisce la banchina e ne precisa le caratteristiche: al di là della definizione tecnica, possiamo dire che la banchina è uno spazio laterale ed eventuale della strada, che si trova al margine destro, oltre la linea bianca continua che delimita la carreggiata, e può avere varie funzioni, dal transito pedonale alla sosta di emergenza.
Multa autovelox a lato strada senza banchina: quando è nulla?
La banchina, per essere qualificata tale, deve essere larga almeno un metro. Ecco perché, secondo la nuova ordinanza della Corte di Cassazione, che riportiamo per esteso al termine di questo articolo, se la banchina manca, o se è troppo stretta, la strada non può essere qualificata come «strada urbana di scorrimento» e dunque l’autovelox collocato ai margini della carreggiata di una strada senza banchina, o con banchina troppo stretta, è illegittimo anche se esiste il decreto prefettizio che lo autorizza.
La Suprema Corte sottolinea che «è illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione dell’autovelox in una strada urbana che non abbia» quelle «caratteristiche minime». In altre parole, neppure il decreto del Prefetto può sanare il vizio originario, consistente nell’aver posizionato l’autovelox su un tipo di strada che non lo consentiva. La conseguenza obbligata è che – come già aveva affermato la giurisprudenza precedente – la multa è nulla se la strada è senza banchina.