La differenza di condizioni economiche e patrimoniali tra coniugi non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, a rilevare è anche la durata del matrimonio e il contributo dato alla formazione e al ménage
La differenza reddituale da sola non basta a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex marito che risulta titolare di due pensioni. Lo stesso deve dimostrare di aver contribuito all’andamento famigliare e alla formazione del patrimonio, come richiesto dalla Su del 2018 in materia. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 11817/2022.
La vicenda processuale
La Corte di Appello rigetta in sede di reclamo la richiesta di un ex marito, già respinta in primo grado, finalizzata a ottenere l’assegno divorzile dalla ex moglie.
Per la Corte entrambi gli ex coniugi sono autonomi economicamente in quanto la moglie è mantenuta dai due figli maggiorenni e il marito è titolare di due pensioni. Nessun mutamento poi è intervenuto nelle condizioni economiche degli ex coniuge tale da giustificare la concessione della misura.
Assegno dovuto perché la moglie ha redditi superiori
L’uomo però nel ricorrere in Cassazione:
– con il primo motivo mette in dubbio la veridicità della condizione economica della ex moglie lamentando il mancato compimento di indagini tributarie;
– con il secondo fa presente di aver subito un pignoramento per spese legali della moglie e che la stessa non ha rispettato gli accordi presi in sede di separazione e divorzio, occultando la propria situazione economica;
– con il terzo lamenta difetto di motivazione sulle ragioni per le quali non sono state richieste dal Tribunale le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
La sperequazione economica non basta ai fini dell’assegno di divorzio
La Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, esamina congiuntamente i primi due motivi rilevando come la Corte di appello, dopo aver esaminato la documentazione, non sia giunta a ritenere inadeguati il redditi del richiedente. Lo stesso infatti è risultato titolare di due pensioni, inoltre le situazioni economiche dei coniugi non sono risultate sperequate.
Lo stesso si limita ad invocare un occultamento della capacità economica della moglie in relazione agli immobili acquisiti dalla madre defunta, producendo alcuni documenti relativi al pignoramento subito, ma non indica però le ragioni per le quali gli stessi debbano risultare decisivi ai fini del riconoscimento dell’assegno.
E’ onere della parte ricorrente indicare in quale atto del giudizio precedente ha già fatto cenno delle questioni prospettate, per consentire alla Cassazione di verificare la veridicità di tali affermazioni, prima di esaminare il merito.
Il ricorso in ogni caso è carente sotto il profilo dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno. Nulla emerge sul contributo dato dal marito alla famiglia e al matrimonio né sulla durata dello stesso. La sproporzione reddituale non basta per riconoscere l’assegno, il richiedente deve aver dato un contributo alla famiglia, per fare valere questo diritto.
Inammissibile infine per genericità e inconferenza anche il terzo motivo.