Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Utilizzo di Investigatori Privati fuori dall’orario di lavoro

La Corte d’Appello Civile di Roma, con una recente sentenza di ottobre, legittima l’utilizzo di investigatori privati per il controllo del lavoratore anche fuori dagli orari di lavoro.

La controversia nasce a causa e per l’effetto di un controllo disposto dall’azienda Alfa (nome di fantasia) verso il proprio dipendente Beta (nome di fantasia) che usufruiva di permessi ex L. 104/1992.

Alla società Alfa infatti era sorto “il giustificato dubbio che un dipendente in permesso svolga altre occupazioni incompatibili con lo scopo di tale beneficio e, perciò, si renda responsabile di un comportamento illecito di tale genere”.

La Corte ha quindi ritenuto giustificato “il ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche al riguardo, né sono ravvisabili profili di illiceità a norma dell’art. 2, secondo comma, della L. n. 300 del 1970, il quale, prevedendo il divieto per il datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dell’attività lavorativa e il divieto per queste ultime di accedere nei locali dove tale attività è in corso, nulla dispone riguardo alla verifica dell’attività svolta al di fuori dei locali aziendali da parte dei dipendenti in malattia (cfr., in una fattispecie assimilabile alla presente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14383 del 03/11/2000).

Infine sempre la Corte appone un nuovo suggello, favorevole all’attività investigativa, infatti afferma che il controllo demandato dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa, finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

Sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4984 del 04/03/2014), così affermando il principio di diritto che è lecito l’utilizzo di investigatori privati per controllare il lavoratore anche fuori dall’orario di lavoro.


La Corte inoltre assevera anche i comportamenti tenuti dagli investigatori in quanto riporta nella pronuncia che i due soggetti (investigatori A.C. e T.C.) che avevano effettuato i controlli sull’odierno reclamante per conto della XY Investigazioni (ingaggiata dalla società resistente) avevano confermato che nel febbraio del 2016 avevano effettuati i controlli sul D.G. appostandosi sotto la sua abitazione sita in via Z. C. e presso quella della nonna e di non avere visto il reclamante recarsi presso quest’ultima (via G. M. n.82, C.).

Inoltre, il reclamante era stato visto recarsi con un cane presso un parco dove era rimasto per circa due ore; tutte le risultanze dell’attività di osservazione erano state incluse nel rapporto redatto dalla agenzia investigativa prodotto in giudizio, rapporto che in particolare è stato confermato dal teste C.T. “

Conclude con una nota positiva nei confronti degli investigatori che erano stati sentiti dal giudice e che poi la controparte avrebbe voluto rendere inattendibili.

La corte interviene affermando che con riferimento all’attendibilità dei due investigatori privati la Corte osserva che le loro deposizioni non possono considerarsi inattendibili per il solo fatto che -a distanza di alcuni anni dai fatti- gli stessi non siano stati in grado di indicare le giornate specifiche in cui erano stati svolti gli accertamenti considerato che i medesimi avevano comunque confermato il contenuto del rapporto investigativo redatto all’epoca e quindi in prossimità temporale rispetto ai fatti di causa; inoltre il teste C.T. aveva riconosciuto l’odierno reclamante come la persona in relazione alla quale aveva effettuato gli accertamenti (cfr. verbale di udienza del 15/1/2018).

Deve infine notarsi che, al contrario di quanto sostenuto nel reclamo, nel rapporto investigativo svolto per conto della società resistente sono contenute fotografie che ritraggono anche il viso del D.G. a conferma della circostanza che gli investigatori privati avevano effettivamente controllato il ricorrente all’epoca, inoltre, come confermato dai due investigatori privati, presso l’indirizzo della nonna comunicato a suo tempo dal reclamante ai fini della fruizione dei permessi era indicato il cognome della congiunta sul citofono (‘C.’).

Una sentenza quindi che rende la giusta dignità al lavoro svolto dagli investigatori privati.

Articolo precedente
Sinistri stradali: come si determina la responsabilità in assenza del verbale della polizia e di multe?
Articolo successivo
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Lasciare il figlio da solo a casa: è abbandono del minore?
Menu