Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa fare e cosa non fare se sospetti un tradimento

Si può far spiare il proprio partner se si teme un tradimento? Ecco i limiti legali imposti dalla privacy e dal Codice penale.

L’errore più grande che si possa fare nel momento in cui si ritiene di essere stati traditi dal proprio coniuge è di ritenere che, in nome del diritto a difendersi riconosciuto dalla Costituzione, tutto sia concesso. Anche spiare il partner per acquisire le prove da portare poi in tribunale. Si tratta però di una convinzione non solo falsa, ma anche pericolosa: la violazione infatti delle norme sulla privacy e sulla libertà personale del fedifrago potrebbe sfociare in un procedimento penale. Ecco allora cosa fare e cosa non fare se sospetti un tradimento. Come scoprirai a breve, spiare il partner è consentito solo entro alcuni limiti fissati dalla giurisprudenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine.

 

Si può spiare il coniuge se sospetti un tradimento?

È lecito spiare il partner se si sospetta un tradimento? L’interesse ad acquisire le prove di un’eventuale infedeltà può rilevare esclusivamente nell’ambito del rapporto tra marito e moglie: solo in questo caso, infatti, l’adulterio integra una violazione della legge. Non lo è invece tra semplici fidanzati o conviventi. Ciò nonostante, i limiti alla possibilità di controllare l’attività altrui sono pressoché identici sia per quanto riguarda le coppie sposate sia per quelle non sposate.

In sé per sé, l’atto di spiare non è illegale, a meno che non avvenga su oggetti o strumenti sottoposti alla segretezza della corrispondenza, come email, sms, chat: questi ultimi infatti sono tutelati dall’articolo 15 della Costituzione (a norma del quale «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili») e dall’articolo 616 del Codice penale (che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta).

Volendo passare in rassegna i singoli comportamenti e le strategie messe in atto da chi sospetta un tradimento, ecco dunque cosa si può fare o non si può fare.

 

Si può pedinare il partner?

Pedinare, o far pedinare, il proprio partner sospettato di infedeltà non è reato. Chiunque può appostarsi dietro un’aiuola o all’interno della propria auto per vedere, in lontananza, cosa fa l’altro. Attenzione però a non eccedere: quando si viene scoperti e il comportamento arriva a suscitare nella vittima delle fondate preoccupazioni, quest’ultima potrebbe accusare l’altro di violenza privata o, nella peggiore delle ipotesi, di stalking, facendolo passare dalla parte della ragione a quella del torto.

Spiare da lontano quindi è lecito fino a quando si rimane nell’ombra. Attenzione poi a non superare i limiti dell’altrui domicilio: chi entra in un palazzo dove non vive o utilizza metodi di intercettazione dotati di zoom digitali viola la legge sulla privacy.

 

La dimora è sacra ed inviolabile, salvo chiaramente nel caso di coppia sposata, trattandosi di un luogo comune.

 

Si può usare un investigatore privato?

È legittimo l’uso dell’investigatore privato, anch’egli tuttavia limitato dalle norme sui pedinamenti che abbiamo appena riportato: niente intrusioni nella vita privata altrui con appostamenti rivolti, ad esempio, a spiare dalla finestra ciò che succede all’interno della casa.

Le prove raccolte dal detective però possono avere una valenza limitata per dimostrare l’infedeltà coniugale. In particolare, se il report scritto non assume alcun valore ai fini legali, le fotografie hanno validità solo se non sconfessate dalla controparte con motivazioni tali da farle ritenere non genuine. Sicché, chi riesce a mettere in dubbio il contenuto dello scatto fatto da lontano, con soggetti poco visibili, o il tempo in cui esso è stato eseguito vince la partita. Per cui il report delle attività investigative dovrà essere sottoscritto da un DETECTIVE PRIVATO AUTORIZZATO!

 

Si può controllare lo smartphone?

Leggere il contenuto dell’altrui cellulare è lecito solo se ciò non avviene con sotterfugi e tecniche segrete. Quindi, se il partner lascia il cellulare sul tavolo o sulla poltrona, alla mercé di chiunque conviva all’interno del domicilio, è lecito aprirlo. Non lo è invece se questo è nascosto in un cassetto o in una borsa.

Allo stesso modo, non è consentito l’utilizzo di software spia rivolti a rivelare, a distanza, l’attività svolta sul device.

Entrare nell’altrui email o nell’account social non è ammesso; il fatto di aver ricevuto, in passato, le password non autorizza a farne un uso indiscriminato anche in circostanze successive. Ogni singolo accesso deve essere soggetto a specifico consenso. Diversamente, si commette il reato di accesso abusivo a sistema informatico, con conseguente inutilizzabilità delle prove.

Secondo la Cassazione, poi, chi strappa di mano il cellulare ad un’altra persona – fosse anche il marito o la moglie – per controllarne il contenuto può essere querelato per il delitto di rapina.

 

Il ruolo delle fotografie

Come anticipato sopra, le fotografie possono essere considerate una valida prova solo a patto che non vengano contestate, nel corso della causa, da colui contro le quali vengono prodotte. La contestazione però non può essere generica: non ci si può cioè limitare a dire, come nei film: «Vostro onore mi oppongo». È piuttosto necessario suggerire al giudice quali circostanze portino a ritenere lo scatto non corrispondente alla realtà. Si pensi a una foto da cui non sia possibile rilevare la data in cui è stata fatta (se prima o dopo il matrimonio, con conseguente diversa qualificazione del comportamento) o il comportamento tenuto (un semplice appuntamento in un luogo appartato non significa necessariamente che sia in atto un tradimento).

 

Rivelare il tradimento agli amici

Rivelare ad amici di aver subito un tradimento è un gesto pericoloso perché espone all’onta pubblica il proprio partner: se la coppia infatti è sposata, l’infedeltà è considerata un gesto socialmente (oltreché giuridicamente) deplorevole. Sicché, il comportamento potrebbe essere inquadrato come diffamazione: non almeno prima che sia intervenuta una sentenza ad accertare i fatti.

 

 

 

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