Risarcimento e alimenti: come funziona se interviene una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio?
Spesso si sente dire che le coppie, piuttosto che procedere con la separazione e il divorzio, preferiscono chiedere l’annullamento del matrimonio. E ciò, da un lato, per la speranza – nutrita il più delle volte dalle donne – di potersi risposare in chiesa e, dall’altro, per il timore – paventato più spesso dagli uomini – di dover subire la richiesta degli alimenti. Ma è davvero così? In caso di matrimonio annullato, chi paga il mantenimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Cosa significa “annullare il matrimonio”?
L’annullamento del matrimonio può derivare:
- dalla violazione delle regole imposte dalla legge italiana (nel qual caso il matrimonio è automaticamente annullato);
- oppure dalla violazione delle regole del diritto canonico (nel qual caso, però, bisogna prima ricorrere ai tribunali ecclesiastici – la cosiddetta Sacra Rota, per poi far confermare la sentenza dal tribunale ordinario dello Stato italiano).
In entrambi i casi, il matrimonio viene completamente cancellato: non residua cioè più alcun rapporto tra i coniugi, al contrario di quanto succede invece col divorzio.
Vantaggi dell’annullamento del matrimonio
Solo se l’annullamento del matrimonio avviene tramite la Sacra Rota (con successiva “convalida” del tribunale ordinario) ci si può risposare in chiesa.
Quando l’annullamento viene dichiarato solo dal tribunale civile non è più necessario né separarsi né divorziare. Inoltre, non è possibile rivendicare l’assegno di mantenimento, la pensione di reversibilità dell’ex coniuge (qualora dovesse decedere) o la quota del Tfr. E ciò perché, come anticipato, la dichiarazione di invalidità del matrimonio ne cancella ogni effetto anche per il passato.
Quando il matrimonio può essere impugnato?
Varie sono le cause che determinano l’invalidità del matrimonio. La prima è l’incapacità naturale: il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Si può impugnare poi il matrimonio quando il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Anche in questo caso, l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.
L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:
- l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
- l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
- la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
- lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l’errore.
Il matrimonio può poi essere annullato quando è il frutto di simulazione ossia quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti; il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi.
L’azione per far valere la simulazione del matrimonio non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Si può impugnare un matrimonio dopo la morte del coniuge?
Solo il coniuge può far richiedere la nullità del matrimonio. La legge infatti stabilisce che l’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore.
Ci si può separare e divorziare se si è chiesta la nullità del matrimonio?
L’aver promosso l’azione di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi. Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Il presidente del tribunale deve emanare i provvedimenti necessari ed urgenti in ordine all’affidamento dei figli e ai riflessi patrimoniali imposti dalla sospensione dell’obbligo della coabitazione anche nel procedimento di separazione personale dei coniugi in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio.
Cos’è il matrimonio putativo?
Si parla di «matrimonio putativo» quando il matrimonio, benché nullo, sia stato contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, cioè nell’ignoranza dei vizi dell’atto, oppure quando il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore d’eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. In detta ipotesi gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano per uno solo dei coniugi gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Effetti del matrimonio nullo
Come detto in anticipo, il matrimonio nullo non produce effetti ma ciò vale solo per i coniugi. Rispetto invece ai figli il matrimonio dichiarato nullo ha gli stessi effetti del matrimonio valido.
Anche il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi (cioè nella consapevolezza da parte di entrambi del vizio), ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.
Nullità matrimonio e responsabilità del coniuge in malafede
Se entrambi i coniugi erano in buona fede – ossia non conoscevano l’esistenza del vizio – il giudice può disporre a carico di uno di essi, per un periodo massimo di tre anni, l’obbligo di corrispondere un mantenimento in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Resta pur sempre l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
Se invece solo un coniuge era in buona fede e l’altro invece era in malafede (perché conosceva la causa di invalidità del matrimonio), il giudice può condannare quest’ultimo a pagare all’altro una congrua indennità (anche senza bisogno di prova del danno). Tale indennità è pari al mantenimento per tre anni.