Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente con veicolo di cantiere: chi paga?

Quando si verifica un sinistro stradale con una macchina operatrice chi risarcisce i danni?

Può capitare di avere un incidente stradale con una macchina operatrice, impegnata nell’esecuzione di lavori in un cantiere dove transitano automobili e persone. Ad esempio, un’autovettura può urtare contro un escavatore oppure la pala meccanica può colpire un passante. E tutti sanno che i cantieri stradali aperti sono frequenti. Basta una manovra errata per provocare un sinistro. Quando si verifica un incidente con un veicolo di cantiere, chi paga i danni?

In realtà, le regole per ottenere il risarcimento da chi ha causato il sinistro non sono molto diverse da quelle comuni. È importante, però, conoscere la definizione dei veicoli di cantiere, chiamati «macchine operatrici» e sapere se esse hanno obbligo di assicurazione Rc auto. Inoltre, ai fini dell’applicabilità delle norme di circolazione stradale conta anche il luogo ove è avvenuto l’incidente.

 

Macchine operatrici: cosa sono?

Secondo la definizione fornita dall’art. 58 del Codice della strada, le macchine operatrici sono «macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature».

Ci sono molti tipi e modelli di macchine operatrici; la normativa stradale distingue tra:

  •  macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico (escavatori con pale meccaniche, rulli compressori, betoniere, bulldozer, ecc);
  •  macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
  •  carrelli: sono veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di cose (ad esempio, i portacontainer nelle zone portuali).

 

Macchine operatrici: come devono circolare?

In quanto veicoli, le macchine operatrici possono circolare su strada, anche per il proprio trasferimento e «per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere»: ad esempio per trasportare materiali edili, come una betoniera. Quando circolano su strada le macchine operatrici non devono superare la velocità di 40 chilometri orari (ridotta a 15 km/h per le macchine semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli).

La circolazione delle macchine operatrici su strada soggiace a numerose altre regole, come l’uso della targa, e prescrizioni tecniche, indicate nell’art. 114 del Codice della strada.

 

Le macchine operatrici devono essere assicurate?

Le macchine operatrici rientrano nel novero dei veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (comunemente chiamata polizza Rc auto) ai sensi dell’art. 193 del Codice della strada, quando circolano su strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico.

Il Codice delle assicurazioni private stabilisce che i veicoli a motore privi di copertura assicurativa Rc auto non possono essere posti in circolazione «su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate», cioè le zone – di proprietà pubblica o anche privata – aperte al transito di un numero indeterminato di persone: ad esempio, il parcheggio di un supermercato o un cortile condominiale. Quindi, l’assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti dalla circolazione stradale non è prevista solo se la macchina operatrice si trova in luoghi chiusi e inaccessibili al pubblico.

 

Incidente con macchina operatrice: risarcimento danni

Se la macchina operatrice provoca un incidente stradale, o comunque viene coinvolta in esso, ed è regolarmente assicurata con una polizza Rc in corso di validità, la responsabilità risarcitoria segue le consuete regole stabilite dall’art. 2054 del Codice civile per l’attribuzione delle responsabilità ed il concorso di colpa.

Nei confronti dei prestatori di lavoro, come degli operai di cantiere, opera la speciale polizza Rco (responsabilità civile operatori) stipulata dall’azienda. In ogni caso, è sempre prevista la tutela assicurativa Inail per gli infortuni sul lavoro. Queste ulteriori tutele, però, non si sommano con gli indennizzi riconosciuti dall’assicurazione Rc auto, perché il danneggiato non può trarre un profitto superiore all’entità dei danni riportati.

Se il veicolo di cantiere che ha provocato l’incidente non è assicurato, il danneggiato, per essere risarcito, dovrà rivolgersi al Fondo vittime della strada.

 

Incidente con macchina operatrice in cantiere aperto

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Catania ha ritenuto legittima l’azione risarcitoria esercitata nei confronti dell’assicurazione dagli eredi di un lavoratore di cantiere, un operaio carpentiere, che era stato investito da un escavatore in retromarcia. La Corte ha ritenuto che l’incidente fosse avvenuto con un mezzo per il quale è previsto l’obbligo di assicurazione, ed, inoltre, in un luogo aperto alla libera circolazione di un numero indeterminato di persone.

È stata così respinta l’opposizione dell’assicurazione (l’impresa designata dal Fondo vittime della strada, in quanto il mezzo non era assicurato): il cantiere, pur essendo un’area privata, è equiparato a una strada di uso pubblico e, dunque, è soggetto alla disciplina del Codice della strada. La sentenza ricorda che ai fini della qualificazione dell’area di cantiere come aperta al pubblico conta il numero indefinito di persone che possono accedervi: lavoratori, interlocutori commerciali e, in quel caso, anche i clienti di un’impresa edile (il cantiere era dedicato alla costruzione di alloggi).

Anche la Corte di Cassazione ammette il ricorso all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice quando il sinistro avviene in un’area privata, se essa è aperta ad un numero indeterminato di persone «che vi abbiano accesso giuridicamente lecito»: non è coperto dalla tutela assicurativa, quindi, chi si è introdotto abusivamente nel cantiere.

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