Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata?

Passeggero su veicolo privo di assicurazione obbligatoria: come ottenere i danni.

In caso di incidente stradale, il passeggero sul veicolo privo di assicurazione obbligatoria avrà chiaramente interesse a sapere se gli spetta il risarcimento e a chi rivolgersi per ottenerlo. Il semplice fatto che il titolare del mezzo non abbia stipulato la polizza Rc-auto o che la stessa fosse scaduta e non rinnovata può essere un sufficiente motivo per negargli il ristoro per i danni fisici riportati a seguito del sinistro? In altri termini, chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata?

La questione è finita non poche volte sul banco della giurisprudenza. Proprio di recente la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti a riguardo. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

 

Chi risarcisce il passeggero?

In caso di incidente in auto chi paga i danni al passeggero? Su questo aspetto non ci sono dubbi di sorta: il passeggero – meglio detto «terzo trasportato» – ha sempre diritto ad essere risarcito, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Questo significa che se anche le colpe dello scontro sono da imputarsi all’automobilista sul cui veicolo questi si trovava, l’assicurazione dovrà comunque pagargli i danni sofferti a seguito dell’incidente stradale.

Insomma, il passeggero – in quanto estraneo a qualsiasi responsabilità per lo scontro – va sempre e comunque risarcito secondo il danno riportato, in base alle ordinarie regole dell’infortunistica stradale. E ciò anche se il guidatore che lo trasportava era palesemente ubriaco.

 

Come deve fare il passeggero per farsi risarcire?

Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve rivolgersi all’assicurazione dell’auto su cui è trasportato, documentando le lesioni riportate. Non deve quindi fornire altre prove circa l’assenza di responsabilità del conducente (che, come detto, è assolutamente ininfluente ai fini del risarcimento).

L’assicurazione nominerà un medico legale di propria fiducia affinché svolga la perizia sul trasportato. Di qui poi gli invierà un’offerta monetaria che il danneggiato potrà accettare, a totale tacitazione di ogni pretesa, oppure rifiutare agendo quindi dinanzi al giudice per ottenere una cifra superiore.

 

Che fare se l’auto su cui è trasportato il passeggero non ha l’assicurazione?

Veniamo ora al quesito da cui siamo partiti. Che succede al passeggero se questi era trasportato su un’auto priva della copertura assicurativa o con l’assicurazione scaduta? Secondo la Cassazione, il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile. Può cioè rivolgersi personalmente a quest’ultima per ottenere il risarcimento e, in caso di diniego o di offerta insoddisfacente, citarla in giudizio.

Naturalmente, tale principio vale sia per chi viaggia a bordo di un’auto che su di una moto, dietro al conducente.

La Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo di assicurazione da parte del titolare del veicolo su cui è trasportato il passeggero non preclude a quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, dato che l’inadempimento dell’obbligo relativo alla messa in circolazione non può condizionare negativamente l’effettività della tutela risarcitoria Rc auto. La certezza economica del risarcimento, infatti, è il fondamento della tutela obbligatoria.

L’inammissibilità dell’azione comporterebbe anche l’impossibilità, per il danneggiato, di fruire degli effetti positivi del contratto assicurativo del veicolo del responsabile civile, dando luogo ad un assetto di interessi e valori assolutamente illogico.

Del resto, la direttiva 2009/103/CE, nel prevedere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, intende offrire la più ampia tutela possibile. Appare chiaro, dunque, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti in sinistri stradali, la posizione del danneggiato e la garanzia che questi sia adeguatamente risarcito sono primarie. E che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell’azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non possa essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell’obbligo di assicurazione.

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