Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione.

I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione. Le sanzioni per non avere la polizza in regola.

La polizza Rc auto, detta anche sulla responsabilità civile, è il contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che comporta la circolazione stradale. In pratica, consente all’assicurato di non dover pagare il risarcimento del danno provocato ad un’altra persona in seguito ad un incidente: sarà la compagnia assicurativa a farlo. Tuttavia, ci sono delle cose che restano fuori da questa polizza: cosa non copre la Rc auto?

Come abbiamo detto, questo la sigla «Rc» sta per «responsabilità civile». E questo concetto è riferito ai danni causati ad altri ma non a sé stessi e nemmeno a certi passeggeri che viaggiano nel veicolo responsabile del sinistro. Vediamo nel dettaglio cosa copre e cosa non copre la Rc auto.

 

Polizza Rc auto: a cosa serve?

Mettersi al volante di un’auto in mezzo al traffico comporta dei rischi ed è proprio per questo che la legge prevede l’obbligo di assicurare il proprio veicolo con un contratto sulla responsabilità civile. La polizza Rc auto copre, in cambio del pagamento di un premio, i danni causati a terzi in seguito ad un incidente.

Il premio, cioè l’importo da pagare per avere l’auto assicurata, viene determinato liberamente dalle compagnie. È possibile versarlo in una soluzione unica oppure con rate concordate con l’impresa di assicurazioni.

La polizza ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo senza l’esplicita richiesta dell’assicurato. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Significa che se anche si circola con l’auto senza assicurazione entro quel periodo, l’automobilista non verrà sanzionato ma sarà tenuto, comunque, a procedere al rinnovo il prima possibile.

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio.

 

Polizza Rc auto: è sempre obbligatoria?

La polizza Rc auto deve essere sempre attiva, anche quando non si utilizza la macchina. Significa che non è possibile, ad esempio, lasciare in strada un veicolo non assicurato, che si tratti di un parcheggio pubblico o privato, nel piazzale di un distributore di carburante, di un supermercato, ecc.

La macchina deve avere la polizza Rc auto attiva anche quando viene lasciata nel cortile del condominio o in mezzo alla campagna, in una strada sulla quale possono circolare altri veicoli.

Si potrebbe pensare che la polizza Rc auto non serve nel caso in cui si tenga la macchina nel proprio garage, chiuso da una basculante o da una saracinesca. Per ora, infatti, è così: l’assicurazione non è obbligatoria nel singolo box auto di proprietà (non così se è un garage in cui ci sono altri veicoli). Ma le cose cambieranno presto: l’Unione europea, infatti, ha approvato recentemente una direttiva che dovrà essere recepita in Italia entro la fine del 2023 e che costringe gli automobilisti a fare l’assicurazione sulla responsabilità civile anche quando il veicolo viene tenuto in un’area privata. Di conseguenza, anche quando lo si lascia in garage.

 

Polizza Rc auto: che cosa copre?

Vediamo ora che cosa copre la polizza Rc auto in caso di incidente. Garantisce il risarcimento dei danni:

  •  causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
  •  ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
  •  a terzi dai trasportati durante la circolazione;
  •  dal gancio traino o dal rimorchio agganciato al veicolo;
  •  alla sede stradale;
  •  a cose portate dai terzi trasportati;
  •  a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

 

Polizza Rc auto: che cosa non copre?

Ci sono, come si diceva all’inizio, delle cose che non rientrano nell’assicurazione obbligatoria e che, pertanto, restano a carico dell’automobilista che ha provocato l’incidente, a meno che non abbia sottoscritto una polizza facoltativa con garanzie opzionali. È il tipico caso della kasko che, in cambio di un premio più elevato, garantisce la copertura di ogni rischio.

La polizza Rc auto non copre i danni:

  •  del conducente responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;
  •  del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;
  •  del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;
  •  se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose;
  •  causati con l’assicurazione scaduta da almeno 16 giorni;
  •  dolosi, provocati dal conducente volontariamente per ottenere un profitto economico.

 

Polizza Rc auto: le sanzioni per circolare senza l’assicurazione

Guidare un’auto non assicurata può costare molto caro. L’articolo 193 del Codice della strada prevede per chi non è in regola con la polizza Rc auto una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene, inoltre, prelevato dalla Polizia e portato in un luogo non aperto alla circolazione.

La sanzione si riduce del 50% nel caso in cui si provveda alla demolizione dell’auto entro 30 giorni dalla data in cui è stata contestata la violazione, previa comunicazione all’organo che ha rilevato la trasgressione dell’intenzione di procedere in tal senso.

In caso di recidiva, cioè se il conducente viene trovato senza la polizza Rc auto per due volte nell’arco di 24 mesi, la sanzione raddoppia. C’è, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione ed è stata attivata una polizza obbligatoria di almeno 180 giorni. L’assicurato potrà ritirare la macchina solo dopo aver pagato le spese di prelievo, trasporto e custodia che sono state sostenute in seguito al sequestro e al fermo amministrativo.

 

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