Oggi i tribunali tendono ad evitare l’affido esclusivo e a coinvolgere entrambi i genitori nell’educazione e nella crescita dei figli. Ecco come funziona.
Sono soprattutto i figli i soggetti da proteggere maggiormente quando una coppia decide di separarsi o di divorziare. Se normalmente per un adulto la fine di una convivenza non è una passeggiata, per i minori che hanno sempre avuto la coppia come punto di riferimento la botta è ancora più dolorosa. Se i genitori decidono di andare in tribunale affinché sia un giudice a decidere con chi devono vivere abitualmente i figli, verrà pronunciata una sentenza che, sicuramente, metterà in cima alla lista delle priorità l’interesse ed il benessere dei ragazzi.
Questo potrebbe voler dire che, proprio per il loro bene, verrebbero allontanati dal padre o dalla madre. Oppure, se non ci sono i presupposti per arrivare a tale estremo, si troverebbe un modo per mantenere un certo contatto con entrambi i genitori, pur venendo affidati stabilmente a uno di loro. Esiste, però, un’altra via che è quella di affidare i minori a mamma e papà. E come si ottiene l’affidamento condiviso? Vediamo.
Affidamento condiviso: che cos’è?
Per affidamento condiviso si intende una delle soluzioni che consentono il collocamento dei figli dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, quindi in caso di separazione o di divorzio. La regola è stata inserita nell’ordinamento giuridico da una legge del 2006 per preservare il principio della bigenitorialità, che vede coinvolti entrambi i genitori nella crescita e nello sviluppo dei figli anche quando è finita la relazione affettiva tra padre e madre.
Inoltre, il Codice civile stabilisce che il tribunale deve valutare in via prioritaria la possibilità che i ragazzi vengano affidati a entrambi i genitori in modo che i minori mantengano «un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi».
In altre parole, oggi ci devono essere delle circostanze estremamente particolari affinché un giudice decida per l’affidamento esclusivo ad un solo genitore. Può capitare, ad esempio, in caso di separazione per motivi di violenza domestica o perché il padre o la madre risiedono all’estero, in caso di dichiarata incapacità di svolgere il ruolo di genitore da parte di uno di loro, ecc.
Affidamento condiviso: responsabilità
L’affidamento condiviso garantisce ai genitori la possibilità di:
- esercitare la responsabilità genitoriale;
- partecipare alla cura e all’educazione dei figli;
- decidere insieme le questioni di maggiore interesse per i figli, come quelle legate alla salute, all’istruzione, all’educazione, alle attività formative extra scolastiche.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, quello delle scelte di maggiore interesse per i figli, in caso di disaccordo tra i genitori è necessario l’intervento di un giudice. Per tutte le altre, il tribunale può anche stabilire che vengano prese singolarmente da ciascun genitore.
Affidamento condiviso: genitore collocatario
Si potrebbe pensare che, in caso di affidamento condiviso, i figli devono avere due valigie disfatte, una a casa del padre e una dalla madre e che vivano con loro lo stesso numero di giorni. In realtà, non è proprio così.
Il giudice stabilisce la residenza del minore da un solo genitore che, nella maggior parte dei casi, è la madre, a cui, sempre statistiche alla mano, viene affidata la casa familiare. Si parla, quindi, di «genitore collocatario». Ciò non impedisce al padre (genitore solitamente non collocatario) di frequentare i figli e di mantenere con loro un rapporto costante ed equilibrato.
A tal proposito, il tribunale stabilisce tempi e modalità con cui il genitore non collocatario può far visita ai bambini o ai ragazzi e passare del tempo con loro.
Affidamento condiviso: dove vanno a vivere i figli?
È anche vero che la giurisprudenza ha espresso dei pareri talvolta contrastanti sul collocamento dei minori. C’è chi, come il tribunale di Brindisi, ritiene che il luogo di residenza dei figli debba essere una questione soltanto burocratica e che entrambi i genitori debbano essere coinvolti quotidianamente nella crescita e nello sviluppo dei minori. In questo modo, il collocamento prevalente verrebbe archiviato come tale.
Questo orientamento contrasta con quello del tribunale di Milano, secondo cui, pur mantenendo vivo il principio di bigenitorialità, deve sussistere la necessità di stabilire un collocamento prevalente per i figli.
Affidamento condiviso: L’interesse del minore
In ogni caso, e per tutelare sempre l’interesse dei minori, il Codice civile prevede che i ragazzi possano essere ascoltati dal giudice in ogni procedura o questione che li riguardano, compreso il loro affidamento. In tal senso, la legge stabilisce che:
«il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato».
Detto tutto ciò, ogni genitore ha il diritto di chiedere al tribunale la revisione del provvedimento che sancisce l’affidamento condiviso nel caso in cui siano mutate le condizioni che lo hanno determinato.
Affidamento condiviso: c’è il mantenimento?
Condividere l’affidamento dei figli significa condividere anche le loro spese al 50% e, quindi, vincola il genitore non collocatario a versare l’assegno di mantenimento? Un decreto del tribunale di Perugia stabilisce che se il figlio passa a turno lo stesso tempo con entrambi i genitori, l’assegno deve essere revocato. Scatta in questo modo, infatti, il mantenimento diretto che si traduce in un affidamento condiviso completo.
In sostanza, quindi, in regime di affidamento condiviso ogni genitore deve provvedere ai figli anche dal punto di vista economico in proporzione al proprio reddito e con le modalità stabilite dal tribunale. Peraltro, entrambi hanno diritto a richiedere gli assegni di sostegno alla famiglia e, di conseguenza, è necessario trovare un accordo su chi li deve incassare. Senza un’intesa in proposito, tende a prevalere il genitore collocatario.
Da segnalare, inoltre, una recente ordinanza della Cassazione secondo cui il genitore collocatario del minore ha diritto al rimborso da parte dell’ex di spese mediche per visite specialistiche e la metà della retta della scuola privata e di stage, anche se fa l’impiegato. Ad una condizione, però: è che i costi siano sostenibili dal padre e dalla madre.
In pratica, secondo la Suprema Corte, il genitore collocatario non è obbligato ad informare l’altro o a mettersi d’accordo con lui circa la determinazione delle spese straordinarie, dato che si tratta di una decisione di maggiore interesse per il figlio. Significa – continua l’ordinanza – che se il genitore non collocatario non ha espresso dei dissensi, è obbligato a contribuire alla spesa.