Cosa fare dopo aver perso una causa se la controparte notifica la sentenza e il precetto e chiede di essere pagata ma non c’è la possibilità per farlo?
Come avremo modo di vedere a breve, chi non adempie alla sentenza di primo grado, anche se ha fatto appello, può subire l’esecuzione forzata. Per scongiurare tale ipotesi è necessario che, in secondo grado, il giudice sospenda l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il che avviene solo previa richiesta, solitamente alla prima udienza.
Tuttavia, affinché il creditore possa avviare, già dopo la sentenza di primo grado, il pignoramento è necessario che notifichi due atti: il primo è la sentenza che gli ha dato ragione mentre il secondo è il cosiddetto atto di precetto.
Analizziamo singolarmente tali due momenti, tra i quali – è bene subito dirlo – la legge non fissa un termine minimo o massimo. Le due notifiche potrebbero ben avvenire nel lasso di pochi giorni l’una dall’altra o anche a distanza di anni. L’importante è non far decorrere la prescrizione che, per le sentenze, è sempre di 10 anni. Se la sentenza dovesse quindi essere notificata dopo 10 anni dalla fine del processo o se l’atto di precetto dovesse essere notificato dopo 10 anni dalla sentenza o dall’ultimo atto di precetto, il debitore cesserebbe di essere tale.
La notifica della sentenza
Chi vince il giudizio di primo grado di solito notifica la sentenza all’avvocato dell’avversario per far decorrere al più presto il termine di 30 giorni per l’appello. Se tale notifica infatti non interviene, il termine per l’appello è di sei mesi.
La notifica della sentenza va però eseguita anche alla parte personalmente perché solo così è possibile procedere poi al pignoramento.
Ma la notifica della sentenza non basta per procedere in tale direzione. È necessaria anche la notifica del cosiddetto atto di precetto.
La notifica del precetto
Il precetto è una sorta di ultimo avvertimento a pagare entro 10 giorni le somme indicate nella sentenza. In mancanza si può procedere all’esecuzione forzata ossia al pignoramento dei beni del debitore. Pertanto, prima di tale momento, il debitore non subirà alcuna azione esecutiva.
Il precetto ha un’efficacia di 90 giorni. Dopodiché, per procedere al pignoramento il creditore deve notificare un ulteriore atto di precetto. E così via. La notifica dell’atto di precetto interrompe i termini di prescrizione (che, come abbiamo visto, per gli atti giudiziali sono di 10 anni).
Intimazione di pagamento dopo la sentenza
Quella che il lettore chiama «intimazione di pagamento» altro non è che il precetto. È infatti inverosimile che il creditore, vincitore in primo grado, invii una normale lettera di diffida, per quanto nulla glielo vieti. Se così però dovesse essere la lettera non potrebbe sostituire il precetto e quest’ultimo atto andrebbe comunque notificato prima dell’avvio di un eventuale pignoramento.
Come comportarsi se non si può pagare?
Al momento di ricevimento della diffida o del precetto, il debitore può prendere contatti informali o telefonici con l’avvocato di controparte per concordare il pagamento. Ma se non ne dovesse avere le possibilità economiche potrà anche proporgli un saldo e stralcio o una rateizzazione, che il creditore è libero di accettare o meno.
Si tenga tuttavia conto che il creditore, prima della notifica del precetto, non è in grado di conoscere tutti i redditi del debitore, potendo solo avere idea degli immobili che questi ha intestati (cosa che risulta da una visura immobiliare che chiunque può chiedere presso l’Agenzia delle Entrate). Per conoscere invece i conti correnti, lo stipendio, la pensione o eventuali canoni di affitto percepiti, deve fare una istanza al Presidente del Tribunale affinché lo autorizzi a consultare la cosiddetta Anagrafe Tributaria, un archivio del fisco ove sono indicati i redditi dei contribuenti e i relativi conti. All’Anagrafe però si accede solo dopo aver notificato il precetto.
Sicché il creditore potrebbe, in una prima battuta, non accettare l’offerta volendo tentare un primo pignoramento e solo all’esito di questo, verificata l’infruttuosità, avviare le trattative. È chiaro però che il creditore che si renda conto di avere dinanzi un nullatenente sarà più orientato a un accordo bonario. Viceversa, in presenza di un soggetto solvibile, il saldo e stralcio sarà meno probabile.
Se non si può pagare e non si ha nulla intestato, il creditore potrà anche tentare i pignoramenti ma questi non andranno a buon fine, sicché non si rischierà null’altro.