Entro quando denunciare una persona e dopo quanto tempo non è più possibile farlo. Le eccezioni al termine per la querela.
Per punire determinati reati bisogna agire per tempo. La legge infatti fissa specifici termini per proporre querela; una volta che questi sono scaduti, il colpevole non può più essere processato né tantomeno punito.
La previsione di un termine vale solo per i reati meno gravi, quelli appunto punibili con la querela di parte. Invece per i reati più gravi, quelli cioè procedibili d’ufficio (indipendentemente quindi dalla segnalazione della vittima), non esistono tempi massimi.
Il termine per proporre la querela non ha nulla a che vedere con la prescrizione del reato che potrebbe scattare anche dinanzi a una querela tempestivamente proposta se, ad esempio, le indagini prendono le lunghe.
In questa guida ti spiegheremo qual è il termine massimo per sporgere querela. Come vedremo a breve, a fronte di un termine generale, esistono alcune (seppur poche) eccezioni, previste laddove la vittima si trovi in una condizione di maggiore debolezza. Ma procediamo con ordine.
Entro quanto tempo va proposta la querela?
La querela va proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. È quanto prevede l’articolo 124 del Codice penale a norma del quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato».
La giurisprudenza ha precisato che il termine per la presentazione della querela è di tre mesi e non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato (la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese ).
Eccezioni al termine generale per proporre querela
Le uniche eccezioni a tale termine sono costituite dai seguenti reati:
- violenza sessuale: il termine per sporgere querela è di 1 anno;
- atti sessuali con minorenni: il termine per sporgere querela è di 6 mesi.
Da quando decorre il termine per proporre querela?
Il termine entro cui sporgere querela (di 3, 6 o 12 mesi) decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, infatti, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi.
Così, ad esempio, se una persona intende querelare un’altra per diffamazione su un social network, il termine per la querela non decorre da quando è stato pubblicato il post offensivo ma da quando la vittima lo ha visto.
Se il reo sostiene che la vittima ha depositato tardivamente la querela, per aver appreso il reato in epoca anteriore ai tre mesi, deve dimostrare tale affermazione. A tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa.
Termine per proporre la denuncia
A differenza di quanto appena visto per la querela, non esiste un termine per proporre denuncia. La denuncia è infatti collegata ai reati più gravi, quelli procedibili d’ufficio (ossia su iniziativa delle autorità, indipendentemente dalla segnalazione del privato cittadino).
Il privato in genere non ha alcun obbligo di denunciare all’autorità i fatti costituenti reato di cui è venuto a conoscenza. Egli, salvo i casi di obbligo espressamente determinati dalla legge, ha una mera facoltà di denuncia.
La rinuncia alla querela
Il citato articolo 124 del Codice penale stabilisce che il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia (espressa o tacita) da parte della vittima.
La rinuncia a proporre querela è l’atto attraverso il quale la persona offesa manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. È un atto irrevocabile, che deve intervenire prima che la querela sia stata proposta. Può essere fatta soltanto dopo la commissione del reato in quanto, in caso contrario, finirebbe per diventare una sorta di autorizzazione a commettere il reato.
La rinuncia può essere espressa:
- personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante;
- oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono il verbale;
- tacita: si realizza con il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelare.
La remissione della querela
Una volta sporta la querela è possibile “ritirarla”. È ciò che si chiama remissione della querela. Anch’essa è irrevocabile. Con la remissione della querela la vittima manifesta la volontà che non si proceda penalmente contro il responsabile del reato.
La remissione comporta l’estinzione del reato.
Essa può essere:
- processuale: quando è fatta in sede di processo, nel corso del giudizio
- extraprocessuale: quando è fatta al di fuori del processo
La remissione della querela deve per forza essere accettata dal querelato, altrimenti non produce effetti. Solo nel caso di procedura attivata mediante ricorso immediato, la mancata comparizione davanti al giudice di pace all’udienza fissata in conseguenza della citazione a giudizio del querelante è produttiva dell’effetto della rimessione tacita.
In caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.