Investigatore privato_La famiglia di fatto

Cos’è la famiglia di fatto

La famiglia di fatto è l’unione di due persone non legate da vincolo matrimoniale ma la cui relazione presenta carattere di stabilità.

Il concetto di “famiglia” ha subito negli anni importanti cambiamenti. Se all’epoca dell’assemblea costituente per famiglia, dal punto di vista giuridico, si intendeva essenzialmente un’unione stabile di due persone di sesso opposto finalizzata alla filiazione, negli ultimi anni (in particolare, nell’ultimo ventennio) tale concetto ha subito importanti trasformazioni dettate dal dinamismo etico e culturale che caratterizza la società attuale.

Non ogni convivenza, cioè non ogni condizione di due soggetti che condividono esperienze comuni senza che sia stato contratto matrimonio, può generare sul piano giuridico una famiglia di fatto. Occorre infatti l’elemento, di fatto appunto, del “convivere come famiglia”: non basta il singolo evento episodico, ma occorre che vi sia una vera e propria comunione d’intenti tra conviventi (caratterizzata da stabilità, solidità del vincolo e non occasionalità), un convivere “come se” si fosse marito e moglie.

Le prime pronunce

In tal senso una delle prime pronunce della Corte di Cassazione (in particolare, la sentenza n. 6381 dell’8 Giugno 1993) ha ammesso l’esistenza di un centro di imputazione di interessi diverso ed autonomo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, affermando che:

tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l’ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell’ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso (…) come complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico“.

Requisiti della famiglia di fatto

Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessaria, più nel dettaglio, la sussistenza di quattro importanti requisiti: la convivenza qualificata, il riconoscimento nella società della coppia come famiglia, la stabilità della relazione affettiva che lega i conviventi e la mancanza di un atto di matrimonio.

Rilevanza nell’ordinamento della famiglia di fatto

Per quanto riguarda i figli, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo numero 154/2013 il nostro ordinamento non fa più alcuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con la conseguenza che la loro posizione nell’ordinamento non è in alcun modo condizionata dall’essere parte di una famiglia di fatto.

Per la coppia di fatto, invece, le cose cambiano, in quanto (come vedremo meglio più avanti) il nostro ordinamento non equipara i rapporti interni ed esterni della stessa a quelli di due soggetti uniti in matrimonio.

La rilevanza giuridica della sola convivenza qualificata tra due persone, di conseguenza, è data da norme di legge speciali, quali, ad esempio, quelle che permettono l’accesso alla procreazione medicalmente assistita o quelle che legittimano il convivente a domandare la nomina dell’amministratore di sostegno per il suo partner.

Altri casi in cui la convivenza assume rilevanza giuridica sono rappresentati dal diritto del convivente di astenersi dal testimoniare in un processo penale a carico del suo partner e dalla possibilità di subentrare nel contratto di locazione del compagno deceduto.

Ma le ipotesi sono molte altre ancora.

I rapporti all’interno della famiglia di fatto

I rapporti all’interno della famiglia di fatto non subiscono alcuna differenza rispetto a quelli in essere nelle famiglie “tradizionali” solo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli, con l’obbligo per entrambi i genitori conviventi di esercitare la normale responsabilità genitoriale e di mantenere, istruire ed educare la prole.

In capo ai partner, invece, non esistono i diritti e i doveri reciproci che il nostro ordinamento pone in capo ai coniugi.

Tuttavia, deve considerarsi che le erogazioni di denaro compiute in favore del compagno sono tendenzialmente ricondotte dal nostro ordinamento a ipotesi di adempimento di obbligazioni naturali, ovverosia connesse a doveri morali o sociali reciproci, con la rilevante conseguenza che, a meno che non vi sia sproporzione tra l’elargizione e l’esigenza da soddisfare, manchi la spontaneità o vi sia incapacità del disponente, le somme elargite non devono essere restituite.

Lo scioglimento della famiglia di fatto

Se la coppia parte di una famiglia di fatto decide di cessare la propria convivenza per disaccordo, tra gli ex compagni non restano né obblighi né diritti reciproci. I beni di ciascuno tornano in capo esclusivamente a chi li ha comprati e lo stesso vale per la casa di abitazione.

I contratti di convivenza

Va a questo punto precisato che, con la legge numero 76/2016, sono stati formalizzati nel nostro ordinamento i cd. contratti di convivenza.

Si tratta, in particolare, di accordi mediante i quali alla coppia di fatto è data la possibilità di regolare la convivenza, i rapporti patrimoniali e alcuni specifici aspetti dei rapporti personali, oltre che gli aspetti economici dell’eventuale cessazione della convivenza.

Per poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che le parti siano legate da un vincolo affettivo e convivano more uxorio.

Morte del partner

Quando, infine, muore un membro della coppia appartenente a una famiglia di fatto, lo stesso non ha dei diritti successori riconosciuti automaticamente dal nostro ordinamento (come, invece, avviene per il coniuge) e potrà beneficiare di parte dell’eredità del defunto solo se questi lo abbia nominato erede per testamento.

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