Agenzia investigativa_Violenza sessuale obbligare la moglie a farsi baciare sulla bocca

Per la Cassazione è violenza sessuale anche dare un bacio sulla bocca alla moglie se dal contesto emerge che si viola la sua libertà sessuale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37460/2021  respinge la tesi difensiva del marito imputato, con il fine di sminuire il gesto compiuto ai danni della propria moglie. Per gli Ermellini, in linea con la giurisprudenza più risalente e attuale, la violenza sessuale può anche estrinsecarsi attraverso la sopraffazione quando questa è finalizzata a pretendere un bacio, al quale la persona offesa non ha dato il proprio consenso.

Vediamo per quali ragioni la Cassazione ha dovuto fare queste precisazioni.

La vicenda processuale

Un uomo viene condannato in sede di appello a due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, confermando la condanna per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei tre figli minori, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni del coniuge. Condotte che lo stesso ha tenuto all’interno di un rapporto basato su prevaricazione, violenza e vessazione sia nei confronti della moglie che dei figli.

Obbligare la moglie a farsi baciare è reato?

Nel ricorrere in Cassazione l’uomo nel primo motivo denuncia l’inattendibilità della moglie, perché ha creato le condizioni per separarsi, senza addebito alcuno e trasferirsi nel luogo in cui vive la sua famiglia di origine. Per l’uomo le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di dibattimento non dimostrano i maltrattamenti commessi in suo danno, in assenza delle necessarie reiterazione e continuità, così come non risulta provata la condotta di violenza sessuale, consistita nel baciarla sulla bocca contro la sua volontà, senza il ricorso a violenze fisiche o verbali. Inidonee a provare i reati anche le dichiarazioni dei testimoni, che si sono limitate a confortare quelle della persona offesa.
Con il secondo motivo invece eccepisce violazione di legge e motivazione in relazione al reato di lesioni, da qualificare in percosse, a quello di violenza privata sul quale nulla ha dichiarato la moglie e a quello di sequestro, visto che con la sua condotta voleva solo fare in modo che la moglie rispettasse i propri doveri genitoriali.

Violenza sessuale obbligare a un bacio non voluto

La Cassazione adita dichiara però il ricorso complessivamente inammissibile.
Infondato il motivo con cui il marito denuncia l’inattendibilità della moglie, in quanto per giudici di merito la stessa ha fornito un racconto coerente, logico e privo d’incertezze, dal quale non emerge animosità o rancore o un intento calunniatorio del marito. Dichiarazioni che sono state inoltre confermate da elementi esterni in relazione al reato di sequestro di persona e di lesioni. Confermato invece da un’amica anche il reato di maltrattamenti, mentre per i restanti le dichiarazioni della vittima sono sufficienti a confermare l’accusa.

Sul reato di violenza sessuale, che per del marito non si consumato visto che si è limitato a obbligare la moglie a ricevere un bacio sulla bocca, la Corte precisa che una tesi risalente afferma che anche il bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale e che: “Giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante.”

Nel caso di specie è evidente per la Corte che si è consumato il reato di violenza sessuale in quanto “l’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa” anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e trasferirsi. Il mancato consenso all’atto sessuale quindi era ben noto all’imputato, il quale però non si è fermato, compiendo volontariamente un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie, non rilevando affatto il fine dello stesso di riconciliarsi con la donna.

Generico poi il passaggio del ricorso in cui l’imputato ritiene insufficienti le dichiarazioni della moglie al fine di attribuire allo stesso la responsabilità dei reati ascritti, mentre inammissibili risultano i profili di doglianza del secondo motivo di ricorso con cui tenta di ottenere valutazioni precluse in sede di legittimità. “Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.”

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