La Suprema Corte ribadisce i confini per il riconoscimento dell’assegno divorzile tra misura assistenziale e compensativa dell’apporto personale dato alla famiglia in costanza di matrimonio
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 38928/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021, è tornata ad affermare l’ormai noto e consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 18287/2018 secondo cui in sede di divorzio, l’assegno può essere riconosciuto ove ricorra uno stato di bisogno da parte del richiedente, ovvero costituisca una misura compensativa dell’apporto personale dato dallo stesso alla famiglia con rinuncia alle proprie occasioni di lavoro e di reddito.
Il caso
Si tratta ancora una volta di una vicenda che trae origine dalla impugnazione di un decreto di modifica delle condizioni di divorzio e si sostanzia nella contestazione di un’erronea valutazione da parte della Corte di Appello di Venezia delle modificate condizioni degli ex coniugi ai fini della permanenza dell’assegno divorzile. L’onerato in particolare si duole per l’omessa valutazione delle nuove circostanze di fatto alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia.
Quando spetta l’assegno di divorzio?
La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11504/2017 che il diritto al mantenimento nel divorzio, abbia quale unico presupposto quello della non autosufficienza economica del coniuge richiedente, non essendo più attuale, tenuto conto dei mutamenti economici e sociali, l’utilizzo del tenore di vita quale criterio su cui fondare il riconoscimento dell’assegno allontanando così qualsivoglia pretesa di continuazione dei rapporti economici tra le Parti.
In altre parole, l’estinzione del rapporto personale porta con sé anche quella del rapporto patrimoniale.
Del medesimo orientamento anche la pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale ha, da un lato, confermato l’abbandono definitivo del criterio del tenore di vita e dall’altro lato individuato i casi in cui al coniuge più debole possa riconoscersi il diritto all’assegno divorzile.
Premesso che l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile è in capo al richiedente ed altresì che la valutazione di queste debba essere svolta in concreto, i giudici di legittimità riconoscono il diritto solo ove il coniuge:
- non sia economicamente autosufficiente;
- abbia nel corso del matrimonio rinunciato ad occasioni di lavoro e carriera in favore dei bisogni della famiglia.
Ecco dunque spiegate le funzioni assistenziali e riequilibratrici, ossia compensative perequative, dell’assegno di divorzio.
Quando può essere chiesta la revisione dell’assegno divorzile?
La modifica dell’assegno può essere richiesta solo per giustificati motivi, ossia ove nel corso del tempo siano variate le circostanze di fatto in virtù delle quali il mantenimento veniva riconosciuto e quantificato, con particolare riferimento al perdurante stato di bisogno del richiedente.
Dunque, trattasi di una modifica di un provvedimento assunto rebus sic stantibus, ossia allo stato di fatto, che presuppone l’accertamento giudiziale.
Nuovo orientamento della Cassazione: può essere causa di revisione?
Si è visto che l’accesso alla revisione dell’assegno divorzile è limitato ai casi di insorgenza di fatti nuovi, relativi alle condizioni economiche degli ex coniugi, nuovi e modificativi rispetto alle circostanze valutate dal giudice in sede di pronuncia sul pagamento.
Il sopraggiungere di nuovi orientamenti giurisprudenziali, come possono essere le sentenze della Cassazione, sopra citate, non rappresentano cause autonome di revisione. Ciò in quanto la funzione che svolge la giurisprudenza è meramente ricognitiva rispetto all’esistenza e al contenuto di una norma, ma non crea la norma medesima. In altri termini, la giurisprudenza si limita a fornire una interpretazione delle norme volta ad attualizzarle rispetto al panorama socio-culturale del momento storico, aggiornando la ratio che ne costituisce il presupposto (v. anche, Cass. n. 1119/2020).
Ma vi è di più, infatti, ci si potrebbe chiedere allora quando si possa far applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, allo scopo di assisterne all’applicazione in materia di revisione dell’assegno.
Ebbene, ciò è possibile ove si instauri un procedimento volto ad ottenere tali modifiche in ragione dell’insorgenza di fatti nuovi, i quali dovranno essere valutati dal giudice alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in tema di permanenza del tenore di vita.
Revisione dell’assegno divorzile: la decisione della Cassazione
Alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale riproposta, la Cassazione conferma che l’unico presupposto per pervenire alla revisione dell’assegno divorzile consiste nel mutamento delle condizioni economiche del coniugi, quale fatto nuovo rispetto al momento dell’assunzione dell’onere contributivo e che solo in occasione di siffatto giudizio il giudice possa decidere la domanda facendo applicazione del mutato indirizzo giurisprudenziale che vede il venir meno del tenore di vita quale criterio su cui fondare la corresponsione dell’assegno (v. anche, Cass. n. 24250 dell’8 settembre 2021).
Nella specie avendo la Corte di Appello negato il proprio dovere di decidere sui nuovi fatti alla luce dei nuovi principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, accoglie il ricorso del marito rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione.