Il giudice deve applicare i criteri più recenti per l’assegno divorzile
Accolto il ricorso della ex moglie, che si è vista riconoscere un assegno di divorzio di 2500 euro mensili dopo che la Corte di Appello ha tenuto conto del divario economico dei coniugi e del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Non sono questi però gli unici parametri di cui il giudice deve tenere conto nel riconoscere e determinare l’assegno di divorzio, ma tutti quelli sanciti dal recente orientamento giurisprudenziale che si è formato dopo la SU del 2018. Queste le precisazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 27906/2021.
La vicenda processuale
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosce in favore della ex moglie un assegno mensile di 2500 euro.
La Corte di Appello ritiene congrua la misura dell’assegno, tenuto conto della disparità economica dei coniugi e della insufficienza dei mezzi della donna in grado di garantirle il tenore di vita agiato goduto durante il matrimonio.
Erra la Corte nel valorizzare ancora il tenore di vita
La donna però, insoddisfatta della decisione ricorre in Cassazione, sollevando un unico motivo d’impugnazione fa presente che la Corte di Appello, nel determinare la misura dell’assegno, ha valorizzato correttamente la disparità economica delle condizioni economiche dei coniugi, errando però nell’applicare il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In materia infatti occorre ora fare applicazione dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione, il quale tiene conto, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, di nuovi parametri come l’autosufficienza economica, la disponibilità o meno di un alloggio, l’idoneità da parte del richiedente di svolgere un lavoro stabile e remunerato e l’esonero da contributi per i figli.
Il giudice deve applicare l’orientamento recente della Cassazione
Per la Corte il ricorso deve essere accolto perché il motivo sollevato è fondato.
Vero che la recente giurisprudenza non valorizza più il tenore di vita goduto durante il matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.
Abbandonato questo automatismo la Corte di recente ha previsto che l’assegno di divorzio debba essere riconosciuto nel rispetto del principio della solidarietà post coniugale e della valorizzazione della storia matrimoniale nel suo complesso, senza ignorare l’età e le condizioni di salute future del soggetto richiedente.
Nel decidere se e in che misura l’assegno di divorzio spetti al richiedente il giudice deve comparare le situazioni economiche dei coniugi e qualora il coniuge richiedente risulti privo di mezzi adeguati per vivere o sia impossibilitato a procurarseli per ragioni obiettive, occorre verificare le ragioni della sperequazione e accertare il contributo dato da questo alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due e il sacrificio delle sue aspettative professionali alla luce dell’età e della durata del matrimonio.
La verifica delle possibilità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per vivere deve avvenire in collegamento con tutta una serie di fattori necessari per comprendere se le ragioni di tale diversità di mezzi sia o meno il frutto di scelte condivise, che hanno comportato il sacrificio delle aspettative professionali di uno solo dei coniugi e delle sue potenzialità alla fine del matrimonio.
La Corte di Appello nel compiere dette valutazioni ha trascurato di considerare le effettive possibilità per la moglie di trovare un’occupazione in assenza di mezzi adeguati, valorizzando solo la comparazione delle condizioni economiche e trascurando di valutare il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e personale.
La sentenza quindi deve essere cassata e nel rinviare alla Corte di Appello in diversa composizione questa dovrà procedere a una nuova e completa cognizione dei fatti che dovranno essere analizzati in base a quanto sancito dal nuovo orientamento interpretativo in materia di riconoscimento dell’assegno divorzile.