Agenzia Investigativa_Quando il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento?

Il diritto al mantenimento sussiste fino a quando il giovane non diventa autosufficiente o fino a quando non dimostra di far di tutto per formarsi, studiare o cercare un’occupazione.

 

Se è vero che i genitori devono sempre mantenere il figlio minorenne, a prescindere dal fatto che questi voglia studiare o meno, tale obbligo sussiste anche per il figlio maggiorenne solo a patto che questi non resti in panciolle. Il ragazzo deve quindi frequentare l’università o un altro corso di formazione professionale oppure deve darsi da fare per trovare un’occupazione e rendersi indipendente. Di qui il frequente dubbio: quando il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento?

Volendo essere schematici e rappresentare in poche battute i casi in cui un genitore può sospendere gli alimenti al figlio, magari sbatterlo fuori di casa, non dargli più i soldi per le spese quotidiane e, insomma, chiudere i rubinetti, potremmo così definirli sinteticamente.

 

– Figlio che si cancella dall’università

Non che il figlio debba studiare per forza, ma se non lo fa deve frequentare qualche corso per imparare un mestiere o cercare un’occupazione. Il figlio che si cancella dall’università senza fare altro perde il diritto al mantenimento.

– Figlio che non dà esami

Il figlio iscritto all’università ma che non dà mai esami e che ciondola tra i corridoi «in attesa della giusta motivazione» perde il diritto al mantenimento. Il suo “dolce far nulla” viene infatti equiparato al comportamento del figlio che non vuol frequentare l’università.

Non vale invece per il figlio che, pur dando gli esami, viene qualche volta bocciato. Il fatto di tentare e di non riuscirci è comunque indice di buona volontà. Chiaramente, non deve trattarsi di un espediente rivolto ad evitare la cancellazione del mantenimento per la propria pigrizia: tentare la sorte nonostante la propria impreparazione è cosa ben diversa dallo sforzarsi.

– Figlio che lavora

Il figlio maggiorenne che lavora perde definitivamente il diritto al mantenimento, anche se poi, per una ragione o per un’altra, perde il lavoro. Non rileva se il lavoro sia part-time o full-time, né se si tratti di contratto a tempo determinato (a meno che non sia un contratto stagionale di un solo mese o poco più).

L’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della «raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne».

– Figlio che si dimette

Il figlio che si dimette dal lavoro perde il diritto al mantenimento a meno che non sia ancora molto giovane e lo faccia per proseguire gli studi universitari, trattandosi di un lavoro non in linea con le proprie aspirazioni. Si pensi a un ragazzo che, per arrotondare, fa il barman ma poi è costretto a dimettersi per frequentare l’università che si trova in un’altra città.

– Figlio che rifiuta un’offerta di lavoro

Il figlio che rifiuta immotivatamente un’offerta di lavoro in linea con la sua formazione, anche se proveniente dall’azienda di famiglia, perde il diritto al mantenimento. Naturalmente, si deve trattare di un lavoro retribuito adeguatamente e proporzionalmente al sacrificio richiesto e che sia in linea con le sue capacità e aspirazioni.

– Figlio licenziato

Una volta assunto, il figlio perde il diritto al mantenimento per sempre. Per cui, se viene licenziato dopo poco – anche se non per sua colpa – non può più chiedere il mantenimento.

– Figlio con titolo professionale

Una volta acquisito un titolo professionale, il figlio deve procurarsi una clientela. Il mantenimento può perdurare fino all’inizio dell’attività, fintantoché lo studio non si mette in moto, ma poi cessa definitivamente, avendo il giovane tutti gli strumenti per rendersi autonomo.

– Figlio troppo grande

Una volta compiuta una certa età, lo stato di disoccupazione del figlio si presume attribuibile a sua inerzia nella ricerca di un posto e non alla crisi del mercato occupazionale. Ragion per cui, verso i 30/35 anni (a seconda del percorso di studi intrapreso), il figlio perde sempre il mantenimento.

 

In sintesi: quando il figlio perde il mantenimento?

Volendo sintetizzare in punti ciò che si è detto sinora possiamo così concludere. Il figlio perde il diritto al mantenimento:

  •  quando è maggiorenne e non vuole né studiare né lavorare;
  • quando rifiuta offerte di lavoro in linea con le sue capacità;
  • quando ottiene un lavoro anche part-time che gli consente comunque di mantenersi anche se con difficoltà;
  • quando ottiene un contratto di apprendistato, purché gli dà le capacità per formarsi e lavorare;
  • quando ottiene un lavoro e si dimette o viene licenziato: perché dal momento dell’assunzione cessa ogni obbligo di mantenimento;
  • in ogni caso quando raggiunge 30/35 anni (a seconda del percorso di studi) perché da questo momento si presume che la sua disoccupazione dipende da inerzia e non dalla crisi del mercato occupazionale.

 

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