Investigatore Privato_depenalizzazione atti osceni in luogo pubblico

«atti osceni in luogo pubblico» è stata depenalizzata nel 2016 ma resta comunque punibile a titolo di illecito amministrativo.

La pena è un vero e proprio salasso: una sanzione da 5mila a 30mila euro che grava sulle tasche di ogni partecipante all’atto.

Se però si tratta di un luogo abitualmente frequentato da minori scatta ancora il reato ed è previsto l’arresto (si pensi al posto auto dietro la scuola elementare, seppure nell’orario in cui le lezioni sono finite).

Per non commettere né l’illecito amministrativo, né il reato è necessario appartarsi e fare in modo di non essere visti. Neanche potenzialmente.

Così, chi parcheggia in un vicolo cieco può essere ugualmente punito poiché la strada è astrattamente percorribile da chiunque.

Peggio vanno le cose per chi si nasconde in un parco giochi, seppure in quel momento vuoto: il luogo è comunque frequentabile da bambini.

Invece, chi si infratta tra le fronde di un terreno sterrato, chi oscura i vetri dell’auto con i giornali, chi chiude la porta del retrobottega non deve temere nulla.

Come definire allora l’ascensore ed il garage condominiale, l’ufficio o il bagno di un bar, di un aereo, di un treno o di un ufficio? Avere rapporti sessuali in ascensore o in un bagno pubblico è legale? Vediamo come si è orientata la giurisprudenza in proposito.

In un precedente del 2016, la Cassazione aveva condannato una coppia che si era chiusa in un vagone del treno: si tratta, a detta dei giudici, di luogo pubblico, sebbene non abitualmente frequentato da minori.

Il principio è chiaro: chiunque potrebbe aprire lo sportello e vedere l’azione in corso. Risultato: il semplice fatto di aver avviato i preliminari viene ugualmente condannato a titolo amministrativo.

Per non essere puniti quindi non basta assicurarsi che non ci sia nessuno intorno ma che nessuno, neanche potenzialmente, possa accedere al luogo ove si consuma la passione.

Con riferimento al sesso in ascensore, la Cassazione, in passato, ha prima detto che si tratta di un «luogo aperto al pubblico», ma poi ha chiarito che non c’è illecito se il rapporto viene consumato tra un piano e l’altro e la cabina è priva di vetrate.

I dubbi di carattere pratico che solleva questa sentenza sono abbastanza evidenti: o i giudici ignorano quanto tempo ci vuole per slacciare un reggiseno e ricomporlo oppure intendevano riferirsi alla coppia che, per non farsi vedere, blocca l’ascensore durante la sua corsa.

Fare sesso al cinema, seppure nascosti tra gli ultimi posti, è vietato. Non importa che dietro non ci sia nessuno a poter vedere: qualcuno davanti potrebbe decidere di girarsi in qualsiasi momento e, in quel caso, non c’è modo di oscurarsi. E se poi la pellicola è un cartone animato, scatta anche il reato.

Consumare rapporti sessuali in un ufficio, anche se non è il proprio, è legale nella misura in cui si abbia l’accortezza di chiudere la porta e di fare in modo che nessuno possa entrare. La chiave può quindi essere un valido sistema per evitare le sanzioni.

Stesso discorso per i bagni pubblici e privati: laddove si possa chiudere la porta e impedire che qualcuno entri non c’è alcun rischio.

Veniamo al parcheggio condominiale. In base a quanto detto, consumare rapporti sessuali nel proprio box a serranda abbassata è legale, mentre appartarsi nel garage o nel giardino del condominio, teoricamente esposti allo sguardo degli altri, è vietato.

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