La Cassazione ribadisce che non rispondono dei debiti tributari del de cuius coloro che rinunciano all’eredità anche se non sono trascorsi 10 anni dall’apertura della successione
Non rispondono dei debiti tributari del de cuius i soggetti che hanno rinunciato all’eredità anche se non è ancora trascorso il termine di 10 anni dall’apertura della successione per accettare o rinunciare alla stessa. La rinuncia ha infatti efficacia retroattiva, per cui gli stessi, se non possono essere considerati eredi sin dall’inizio, non possono essere chiamati a rispondere dei debiti del defunto. Concetto già espresso in una precedente sentenza e ribadito dalla Cassazione n. 21006/2021.
Chiesti agli eredi arretrati IRES, IRAP e IVA
L’Agenzia delle Entrate notifica ai potenziali eredi di un contribuente defunto e titolare di una ditta individuale che operava nel campo dell’edilizia un avviso di accertamento, con il quale viene richiesto il pagamento di IRES, IRAP e IVA relativi all’anno di imposta 2005 per una fattura emessa di 250.000 euro.
I soggetti predetti ricorrono alla CTP che rigetta il ricorso, accolto poi dalla CTR perché nelle more del giudizio, ossia nel 2012, è intervenuta la rinuncia all’eredità da parte degli appellanti, che a quel punto non potevano essere considerati eredi del defunto contribuente.
Se non decorrono 10 anni dall’apertura della successione la rinuncia non è definitiva
L’Agenzia delle Entrate nel ricorrere in Cassazione solleva un unico motivo, con il quale deduce la violazione di diverse norme del codice civile in materia successoria perché a suo dire, anche se gli appellanti avevano rinunciato all’eredità, essendo la rinuncia revocabile entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione, di fatto questo tempo, non essendo ancora trascorso, non rende definitiva e quindi opponibile all’Agenzia detta rinuncia. Erronea quindi la decisione della CTR perché non ha preso in considerazione la non definitività della rinuncia da parte degli eredi.
Il rinunciante non è erede perché la rinuncia ha effetto retroattivo
La Cassazione però rigetta il ricorso dell’Agenzia perché il motivo sollevato è del tutto infondato.
Gli Ermellini rilevano prima di tutto come la ricorrente fondi l’intera impugnazione sul fatto che, a suo dire, la rinuncia all’eredità per essere opponibile deve prima consolidarsi nei dieci anni di tempo decorrenti dall’apertura della successione visto che entro lo stesso termine la stessa può essere revocata.
Dai fatti però emerge che i controricorrenti non hanno revocato la rinuncia all’eredità entro il 15 aprile 2015, data in cui si è verificata la maturazione del termine decennale decorrente dall’apertura della successione, per cui quanto affermato dall’Agenzia deve ritenersi privo di qualsiasi fondamento.
Per effetto della rinuncia infatti, che non può essere sottoposta a termine o a condizione, ai sensi dell’art. 521 c.c. il rinunciante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” per cui trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 522 e 523 c.c. relativi alla successione legittima. L’effetto della rinuncia, alla luce di dette disposizioni, è immediato e si traduce nella decadenza dal diritto di accettare e nella devoluzione dell’eredità a un successibile di grado posteriore. Vero, condivide la Cassazione, che il rinunziante ha 10 anni di tempo dall’apertura della successione per revocare la rinuncia e diventare successore del de cuius a titolo universale, ma solo se il nuovo chiamato nel frattempo non ha accettato l’eredità, acquistando in via definitiva l’eredità.
Il chiamato all’eredità quindi che non ha accettato e vi rinuncia non può considerarsi “titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (…)”. Deve quindi ribadirsi il principio affermato di recente dalla Cassazione n. 15871/2020: “Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili“.