Investigatore Privato_Intercettare occultamente una conversazione in auto non è reato

3 MOTIVI PER CUI INTERCETTARE OCCULTAMENTE UNA CONVERSAZIONE IN AUTO NON È REATO

 

Una non recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V, (ud. 30-01-2008) 18-03-2008, n. 12042) affronta il problema legato alle microspie atte ad intercettare le comunicazioni tra presenti sull’autovettura.

La sentenza in oggetto riguarda 22 imputati appartenenti a varie agenzie di investigazioni i quali erano stati chiamati in giudizio per i reati di cui agli artt. 623 bis, art. 617 bis e art. 617 c.p., per l’installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti poste su autovetture private.
La sentenza afferma che l’istallazione di dette apparecchiature e quindi la captazione delle comunicazioni avvenute all’interno di autovetture che si trovano sulla pubblica via, non comporta alcun reato, ergo, detta attività e lecita e gli imputati sono stati, pertanto, assolti per i seguenti tre motivi.

  1. La Cassazione sostiene che “Agli “strumenti di comunicazione” si rapportano il titolo dell’art. 617 c.p. “Cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e la frase recata dall’art. 617 bis c.p. “al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”. La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici siano estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti”. Tradotto, la norma incriminatrice non prevede la captazione di comunicazioni tra presenti, ovvero le conversazioni tra essi avvenute senza l’ausilio di apparati telegrafici o telefonici.
    La Cassazione prosegue affermando che “L’art. 617 c.p. e segg., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all’epoca il telegrafo o il telefono. L’art. 617 quater c.p., art. 617 quinquies c.p., art. 617 sexies c.p. aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l’art. 623 bis c.p., estende le disposizioni a “qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati“. In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli artt. 617 e 623 c.p., è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza”. Pertanto ed in prima battuta, la Suprema Corte afferma che le norme sopra citate non incriminano il comportamento di cui occultamente intercetta una comunicazione tra presenti avvenuta sull’autovettura posta sulla pubblica via.
  2. In aggiunta, sempre il Supremo Consesso stabilisce che “Invece la riservatezza di “notizie” ed “immagini” che si rapporta all’”ambiente” è tutelata nell’art. 615 bis c.p., introdotto dalla citata L. n. 98 del 1974, art. 1, con il titolo “interferenze illecite nella vita privata”. La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’art. 614 c.p., e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l’autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora. Quindi, ancora una volta la Corte riafferma che l’autovettura posta sulla pubblica via non è un luogo di privata dimora e quindi il reato di cui all’art. 615 bis non è applicabile al caso di specie.
  3. In ultimo e per concludere afferma incontrovertibilmente che “Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via”. Autorizzando così implicitamente l’istallazione di dette apparecchiature captative di semplici comunicazioni o di video riprese sulle autovetture poste sulla pubblica via da parte di tutti gli investigatori privati che per motivi di indagine riterranno di dover utilizzare tali strumenti.
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