Casa coniugale: che fine fa quando la coppia è sposata in regime di separazione o di comunione dei beni, che succede se ci sono figli o se i figli sono già autonomi.
In caso di separazione, la casa coniugale cointestata subisce una sorte diversa a seconda che la coppia abbia o meno figli non ancora autosufficienti dal punto di vista economico.
Per chiarire come stanno le cose, dobbiamo partire innanzitutto dal cosiddetto “diritto di abitazione” che il giudice può attribuire al genitore con cui va a vivere stabilmente la prole: un diritto che spetta anche a chi non è proprietario dell’immobile. In assenza invece di figli, bisognerà applicare le norme sulla divisione della comunione.
In particolare, qui di seguito vedremo che fine fa la casa cointestata in caso di separazione tra marito e moglie. Ma procediamo con ordine.
Assegnazione casa coniugale cointestata con figli minorenni.
Se la coppia che si separa ha figli minorenni, il giudice assegna la casa coniugale al genitore con cui i bambini vanno a vivere, anche se questi non ne è il proprietario o ne è proprietario solo di una semplice quota.
Per casa coniugale si intende quella ove la famiglia risiede e dimora abitualmente. Non può pertanto trattarsi della seconda casa o della casa vacanze.
Marco è proprietario esclusivo di una casa in cui vive con la moglie e con i suoi due bambini. La coppia si separa. Il giudice affida i figli alla madre e attribuisce a quest’ultima il conseguente diritto di abitare nella casa coniugale fino a quando i figli rimarranno a vivere con lei o non saranno indipendenti economicamente.
Il diritto di abitazione permane fino a quando i figli andranno a vivere da soli o non saranno in grado di pagare l’affitto per staccarsi dalla madre.
In quel momento, cesserà il diritto di abitazione e l’immobile tornerà al suo proprietario.
Se invece l’immobile è cointestato, allora bisognerà procedere alla divisione del bene tra i due comproprietari. Lo scioglimento della comunione infatti si realizza già a partire dalla separazione, senza necessità di attendere il divorzio.
Non sempre, però, la divisione in natura è possibile: non è tecnicamente realizzabile una scissione in due di un piccolo appartamento. Pertanto, tutte le volte in cui non si riesca a realizzare, da un immobile, la divisione in due unità abitative distinte, bisognerà adottare una soluzione diversa.
A quel punto, i coniugi potranno decidere di assegnare il bene a uno dei due, con obbligo per questi di attribuire all’altro la metà del valore del bene in denaro.
Marco acquista il 50% della casa cointestata con la moglie versando a quest’ultima la metà del valore di mercato.
In alternativa, la coppia può decidere di vendere l’immobile, spartendo il ricavato per quote uguali.
Se i due non trovano un accordo, sarà il giudice a disporre la divisione della comunione. E, in tal caso, la soluzione più adottata è proprio quella della vendita giudiziaria del bene, con divisione del prezzo di aggiudicazione.
Assegnazione casa coniugale cointestata con figli maggiorenni
Le regole appena viste per i figli minorenni valgono anche in presenza di figli portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti. Anche in tal caso, infatti, il giudice (in assenza di diverso accordo tra i coniugi) assegna la casa al genitore con cui vanno a vivere i figli.
Tuttavia, nel momento in cui i figli acquistano l’indipendenza economica o si sposano o comunque vanno a vivere da soli, il diritto di abitazione cessa definitivamente. Sicché, l’immobile di proprietà esclusiva torna nella disponibilità materiale del suo proprietario, mentre quello cointestato dovrà essere diviso. Si applicano anche qui le regole descritte nel precedente paragrafo: se non è tecnicamente possibile la divisione del bene in due unità distinte, si procede alla vendita (con o senza il giudice) e alla conseguente spartizione del ricavato tra i due comproprietari.
Che fine fa la casa cointestata in assenza di figli?
Non resta che analizzare l’ultima ipotesi: quella cioè della casa cointestata in una coppia senza figli o con figli già adulti.
Qui, il giudice della separazione non potrà mai assegnare l’immobile all’uno o all’altro coniuge: come infatti abbiamo anticipato, un provvedimento di tale tipo si giustifica solo se ci sono figli minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti.
A questo punto, bisognerà distinguere tra due ipotesi. Se la coppia è sposata in regime di comunione dei beni, la comproprietà sul bene si scioglie al momento della separazione (senza che sia necessario attendere il divorzio). In questa circostanza, i coniugi saranno chiamati a scegliere tra l’attribuzione esclusiva del bene a uno dei due, che dovrà liquidare all’altro la metà del controvalore, o la vendita con divisione al 50% del ricavato. Tutto ciò sempre che non sia possibile una divisione in natura dell’immobile.
Viceversa, potrebbe succedere – anche se è un’ipotesi più rara – che la coppia, in regime di separazione dei beni, abbia deciso di acquistare un immobile con cointestazione dello stesso ad entrambi i coniugi. In tal caso, la separazione o il divorzio non comportano lo scioglimento della comunione sul bene.
Dunque, anche una volta che la coppia si sia separata, resta la comproprietà sull’immobile. Comproprietà che andrà divisa secondo le regole che abbiamo elencato poc’anzi, optando o per la divisione in natura, o per la vendita del 50% di un coniuge all’altro, o per la vendita dell’intero bene a terzi.