Prescrizione dei reati: come funziona?
La prescrizione è una causa estintiva del reato che ha luogo quando, decorso un certo arco di tempo, il giudice non abbia ancora emesso una sentenza
Prescrizione: significato
La prescrizione è un istituto che determina l’estinzione del reato a prescindere dall’accertamento della colpevolezza, la cui ragion d’essere va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, essendo venute meno le esigenze di prevenzione generale.
In un primo momento, tale fine era perseguito in maniera molto rigida, ma oggi non è più così: nel corso degli anni la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi che ne hanno “smussato” i connotati.
Legge sulla prescrizione
Tutte le riforme della prescrizione dei reati hanno in sostanza inciso sull’articolo 157 del codice penale, che è la disposizione che regolamenta l’istituto in commento.
Tale articolo al primo comma sancisce il principio generale, stabilendo che “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Nei commi successivi sono dettate le regole per determinare il tempo necessario a prescrivere.
Termini di prescrizione
I termini di prescrizione dei reati non sono prestabiliti in assoluto ma variano a seconda dei casi. Essi, infatti, sono pari alla durata della pena edittale massima prevista dalla legge per ogni singolo reato.
In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni, mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria ai fini del computo della prescrizione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Infine va detto che, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto.
Reati di particolare gravità
La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità.
Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali.
Prescrizione reato penale: da quando decorre?
Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente: nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.
La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.
Inoltre, la riforma operata dalla legge numero 103/2017 ha aggiunto un nuovo comma all’articolo 158, che, con riferimento ai reati previsti dall’articolo 392 comma 1-bis c.p.c., dispone che se gli stessi sono “commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.
Inapplicabilità della prescrizione
La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità.
Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo. Per essi, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione e, pertanto, l’istituto della prescrizione non ha ragione di esistere. Tali reati sono dunque imprescrittibili.
Rinuncia alla prescrizione
L’articolo 157 del codice penale stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato.
A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).