I controlli del datore di lavoro
I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori (nella specie, il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge).
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2019, n.6174
Atti illeciti del dipendente
È illegittimo il controllo effettuato tramite agenzia investigativa sull’attività lavorativa in sé considerata, potendo i controlli difensivi effettuarsi solo sugli atti illeciti del dipendente esulanti dall’attività lavorativa, ancorché occasionati da quest’ultima, e solo allorché tale strumento sia indispensabile.
Tribunale Milano, 26/07/2012
Tutela della libertà e dignità del lavoratore
L’art. 3 l. n. 300 del 1970, posto a tutela della libertà e dignità del lavoratore con conseguente limite alla sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, non esclude il potere dell’imprenditore ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, allorquando queste possano realizzare comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, con conseguente ritenuta legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa che formalmente operando come normali clienti, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto alla cassa, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione o meno della somma incassata da parte del cassiere.
Tribunale Como, 28/12/1996
Controlli sulla prestazione lavorativa
Il controllo di una agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile all’attività lavorativa, che è sottratta a suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili all’inadempimento dell’obbligazione, e ciò anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali.
Cassazione civile sez. lav., 11/06/2018, n.15094
Comportamenti invasivi della vita privata dell’interessato
Il gestore del servizio telefonico, che abbia collaborato con un’agenzia investigativa incaricata di effettuare controlli su una persona, consentendo di reperire le informazioni relative all’intestazione dei numeri telefonici con cui quest’ultima entrava in contatto, risponde dei danni derivanti da tali comportamenti invasivi della vita privata dell’interessato.
Corte appello Milano, 22/07/2015
Tutela del patrimonio aziendale e controllo della prestazione lavorativa
Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2014 c.c. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della stessa l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanzae di controllo, verifi chino l’eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto).
Cassazione civile sez. lav., 18/11/2010, n.23303
Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa
In tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul patrimonio aziendale (nella specie, mancata registrazione della vendita da parte dell’addetto alla cassa di un esercizio commerciale ed appropriazione delle somme incassate), sono legittimi – e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi – i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell’esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l’operatore; inoltre, a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l’accertamento non sia limitato ad un unico episodio, non sempre significativo, e sia corroborato dall’accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa del dipendente.
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2008, n.18821
Controlli agenzia investigativa: legittimità
Sono legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di agenzia investigativa.
Cassazione civile sez. lav., 23/06/1999, n.6390
Potere di controllo attribuito al datore di lavoro
Lo statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), e specificamente i suoi art. 2, 3 e 4, lungi dall’eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell’impresa degli aspetti più “polizieschi”. In particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l’appropriazione della somma incassata da parte dell’addetto alla cassa.
Cassazione civile sez. lav., 03/11/1997, n.10761
La verifica dell’esattezza della prestazione lavorativa
Il controllo del datore di lavoro tramite agenzia investigativa non è assoggettato ai limiti fissati dagli art. 2, 3 e 4 st. lav. in quanto tali norme si riferiscono a controlli esercitati da personale di vigilanza all’interno della struttura aziendale e per verificare l’esattezza della prestazione lavorativa.
Tribunale Napoli, 08/10/1997
Legittimità dei controlli effettuati tramite agenzia investigativa
L’art. 2 dello Statuto dei Lavoratori non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria riservata dal successivo art. 3. al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori.
Cassazione civile sez. lav., 04/04/2018, n.8373
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