Condominio: regole sulla videosorveglianza.
L’installazione di un sistema di telecamere condominiali richiede, innanzitutto, una votazione dell’assemblea nella quale va ottenuto il consenso della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. In secondo luogo, c’è bisogno dei cartelli di avviso da posizionare in luoghi visibili. Ma soprattutto l’accesso alle registrazioni è consentito solo all’amministratore e i tempi di conservazione delle immagini sono contingentati (massimo 48 ore).
Tutti questi ostacoli possono essere un disincentivo; ad essi, peraltro, vanno poi aggiunti i costi dell’eventuale collegamento a una centrale di vigilanza privata, vero e proprio deterrente per i ladri. Ed allora sarà capitato a tutti chiedersi se, indipendente dal sistema di videosorveglianza condominiale, un condomino può installare una telecamera sulla porta di casa, a difesa della sua proprietà.
La risposta è abbastanza banale e semplice: sì. Ma ci sono delle condizioni da rispettare, condizioni diverse da quelle invece previste per gli impianti di natura condominiale. Li elencheremo qui di seguito.
Obblighi del condomino che vuol installare una telecamera di videosorveglianza
È legale, per come abbiamo appena detto, l’impianto di videosorveglianza “autonomo”, distinto da quello condominiale, di proprietà di un solo condomino. Ciascuno dei proprietari di appartamento potrà quindi dotarsi di una propria telecamera, sia essa collegata allo smartphone, a un sistema di registrazione a circuito chiuso, a una centrale di vigilanza privata.
Posizionamento della telecamera
La telecamera può essere installata sulla porta di casa, in direzione dello zerbino, oppure in un altro angolo del pianerottolo e poi puntata in direzione della porta di casa. Le pareti del pianerottolo, è vero, sono di proprietà comune, ma il codice civile consente di farne un uso anche individuale, se ciò non compromette la staticità dell’immobile e non impedisce agli altri condomini di fare altrettanto. Il fatto di “impossessarsi” (se così vogliamo dire) di una piccola fetta di parete condominiale non è né vietato, né sottoposto al previo nulla osta dell’assemblea.
Cartello con avviso della telecamera del singolo condomino
A differenza della telecamera condominiale che, come abbiamo detto, deve essere segnalata con apposito cartello, quella privata del singolo condomino non richiede tale adempimento. Non bisogna, quindi, avvisare i terzi o gli altri condomini della presenza dell’obiettivo.
Inquadratura e angolo di ripresa
La telecamera del singolo condomino può restare accesa 24 ore su 24, tuttavia non può inquadrare le parti comuni dell’edificio, risolvendosi così in uno strumento di controllo degli altri condomini.
L’angolo di inquadratura, che per necessità dovrà comunque essere puntato sul pianerottolo e, quindi, su una parte comune, non può però sconfinare verso le scale o l’ascensore (in modo da sapere chi sale e chi scende) o, peggio, verso la porta del dirimpettaio.
Secondo la giurisprudenza, le telecamere di videosorveglianza privata vanno rimosse anche se finiscono per inquadrare solo i piedi di coloro che percorrono le parti comuni dell’edificio.
L’assembla può comunque autorizzare l’installazione di una telecamera privata che inquadri anche le parti comuni, ma non anche quelle private di altri condomini.
Tempi di conservazione dei filmati
A differenza di quanto avviene con le telecamere condominiali, per quelle private non sono previsti tempi massimi di conservazione delle immagini, ma queste non possono chiaramente essere diffuse. Non possono cioè essere pubblicate su internet o inoltrate tramite chat. Possono, tuttavia, essere consegnate alle autorità (polizia, carabinieri, giudice) nel caso in cui siano necessarie per far valere un proprio diritto.
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