Investigatore Privato_ Separazione e divorzio con addebito per l’astensione dai rapporti sessuali.

Separazione e divorzio con addebito solo se l’astensione dai rapporti sessuali è continua e senza giusta causa.

 

Se è vero che il matrimonio può essere annullato quando non viene “consumato”, i rapporti sessuali non devono limitarsi alla sola “prima notte di nozze”.

Certo, fare l’amore non è un obbligo: i coniugi possono astenersi dal concedersi momenti di intimità se entrambi lo vogliono. Ma che succede se ciò dipende dalla volontà di uno solo? La scusa del mal di testa o del mal di schiena non può reggere in eterno. Ed allora, fermo restando che non si può obbligare neanche il proprio coniuge ad avere rapporti sessuali, poiché diversamente si configurerebbe il reato di violenza sessuale, è normale comunque chiedersi se si può divorziare dal partner per mancanza di passione. Cosa dice la legge a riguardo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

 

Matrimonio e rapporti sessuali

 

Il Codice civile elenca i doveri dei coniugi, ma tra questi non è indicato, in modo espresso, quello di fare sesso. Tuttavia, la giurisprudenza lo ha ritenuto incluso nel dovere di reciproca assistenza morale. Così qualificato, esso rientrerebbe quindi, a pieno titolo, tra i diritti dei coniugi. Un diritto però che non può essere imposto perché, dall’altro lato, resta sempre la libertà di autodeterminazione che, specie se ha ad oggetto una prestazione fisica, non può essere oggetto di coercizione. Risultato: non si può imporre alla moglie o al marito di fare l’amore. Neanche se l’imposizione è posta sotto forma di ricatto psicologico (“Se non lo facciamo, vado con un altro uomo”, “Se non stai con me, potrei trovare interesse in altre donne”, “Se non facciamo l’amore ti lascio”, ecc.). Diversamente, si verrebbe incriminati per violenza sessuale, reato che ben può sussistere anche tra moglie e marito.

Ed allora, che fare se il coniuge si sottrae alle “coccole”? La strada per chi non intende sopportare questa assenza è una sola: la separazione. Anzi, la separazione con addebito. Il tutto, ovviamente, tramite l’intervento del tribunale.

Ma ciò solo se l’astensione dai rapporti sessuali è totale, continua e priva di giusta causa.

 

Violenza sessuale tra coniugi: è possibile?

 

Non meravigli il fatto che, secondo la giurisprudenza, anche tra coniugi è possibile che si configuri il reato di violenza sessuale.

Come abbiamo detto sopra, per configurare tale illecito penale non è necessaria la coercizione fisica, ben potendosi verificare anche in presenza di minacce psicologiche, ritorsioni e via dicendo.

Come chiarito a più riprese dalla Cassazione, il reato di violenza sessuale è configurabile anche se la moglie accetta rapporti sessuali col marito perché rassegnata a non reagire a causa di violenze e minacce. Il mancato esplicito dissenso, infatti, non elimina il reato, in quanto in tale ipotesi la donna subisce comunque violenze fisiche o psicologiche che ne riducono l’autodeterminazione.

Se così dovessero stare le cose, allora le sorti nell’eventuale giudizio di separazione o divorzio si invertirebbero e, a chiedere l’addebito, sarà il coniuge violentato.

 

Si può divorziare dal partner per mancanza di passione?

 

Una cosa però è la totale astinenza dai rapporti sessuali, un’altra l’assenza di passione.

La giurisprudenza, nel richiedere un comportamento attivo nei rapporti di coppia (a pena solo dell’addebito), non pretende che tale comportamento debba rivestire determinati connotati o un grado minimo di coinvolgimento emotivo. Il che significa che un partner statico non può essere accusato di nulla.

Non si può quindi domandare la separazione e il divorzio con addebito nei confronti di chi non è passionale. Ma lo si può comunque chiedere senza addebito. Il fatto di non essere più innamorati del marito o della moglie – a prescindere dalle ragioni, che possono risiedere nei suoi comportamenti a letto che fuori – non è considerabile una colpa. Sicché, il coniuge che non prova alcuna soddisfazione a causa dell’atteggiamento passivo e statico dell’altro può ugualmente rivolgersi al giudice, senza peraltro dover motivare la sua intenzione di far cessare il matrimonio.

In buona sostanza, è possibile divorziare per mancanza di passionalità, fermo restando però che se il coniuge dal quale si chiede la separazione dovesse avere un reddito più basso, bisognerà comunque versargli l’assegno di mantenimento.

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