E’ un atto processuale, che ha funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti acquisiti e che, in certi casi, assurge a vera e propria fonte di prova
La consulenza tecnica è un atto processuale, il dato istruttorio da cui ricavare il “fatto storico” il cui esame è stato omesso dal giudice del merito e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente, ma non si identifica con quest’ultimo.
La C.T.U. è un atto processuale, che ha funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti ed elementi acquisiti e che assurge in certi casi a vera e propria fonte di prova.
L’omesso esame degli esiti della consulenza tecnica non integra quindi il vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo del giudizio): la C.T.U. costituisce infatti l’elemento istruttorio, il “dato” da cui poter trarre il “fatto storico” rilevato e/o accertato dal consulente ed eventualmente omesso dal giudice, ma non si identifica con quest’ultimo.
Lo ha chiarito la Sesta Sezione – 3 Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12387 del 24 giugno 2020
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