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Moglie non vuol fare più sesso: possibile la separazione per colpa?

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Analisi della giurisprudenza sul rifiuto dei rapporti sessuali come causa di separazione con addebito, con focus sul dovere di assistenza morale e materiale tra coniugi.

La sfera intima e sessuale di una coppia non è esplicitamente regolamentata dalla legge. Tuttavia la giurisprudenza non è puritana e non ignora che, tra i doveri morali del “buon coniuge” vi è anche quello di non sottrarsi, senza valido motivo, ai rapporti fisici di coppia. Del resto, se è vero che si può annullare un matrimonio “non consumato”, non si può neanche ritenere, in una veste laica della vita coniugale, che la congiunzione fisica si limiti solo alla procreazione. Di qui una domanda frequente: se la moglie non vuol fare più sesso è possibile la separazione per colpa?

La giurisprudenza, per come facilmente immaginabile, si è occupata anche di questo scottante tema. Cerchiamo di comprendere qual è il confine tra libertà sessuale e adempimento dei doveri coniugali.

Indice

* Quali sono i doveri coniugali?

* La giurisprudenza sul dovere dei rapporti sessuali

* Le conseguenze della negazione dei rapporti sessuali

* Come ottenere la separazione con addebito?

* Conclusioni

Quali sono i doveri coniugali?

L’articolo 143 del Codice civile stabilisce che, con il matrimonio, i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Tra questi, vi sono l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Secondo l’interpretazione delle aule dei tribunali, nell’assistenza morale rientra anche l’obbligo di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge.

La giurisprudenza sul dovere dei rapporti sessuali

La giurisprudenza ha più volte affermato che il rifiuto ingiustificato e persistente di intrattenere rapporti sessuali può costituire violazione dei doveri coniugali e, quindi, essere causa di addebito della separazione.

In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

«Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge […] configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’articolo 143 cod. civ.» (sent. n. 105 del 20 gennaio 2018).

Le conseguenze della negazione dei rapporti sessuali

La sottrazione immotivata e ripetuta ai rapporti di coppia implica l’addebito in caso di separazione. Con l’addebito si perde:

* il diritto al mantenimento;

* il diritto all’eredità dell’ex qualora questi dovesse morire prima del divorzio.

Si tenga peraltro presente che la libertà sessuale dell’individuo è invalicabile. Sicché, il coniuge vittima dell’altrui astensione può solo chiedere la separazione con addebito, ma non anche costringerlo fisicamente o moralmente. In caso contrario la sua condotta integrerebbe il reato di violenza sessuale, ben configurabile anche tra coniugi.

Solo perché si è sposati, infatti, non si può pretendere una congiunzione carnale.

Come ottenere la separazione con addebito?

Perché sia possibile ottenere la separazione con addebito a carico della moglie, è necessario provare:

* il rifiuto ingiustificato e protratto nel tempo. Se giustificato da motivi legittimi, come problemi di salute, depressione o comportamenti lesivi da parte dell’altro coniuge (ad esempio abitudini sessuali “non gradite”), esso non può essere considerato causa di addebito;

* il nesso di causalità: occorre cioè dimostrare che il rifiuto dei rapporti sessuali è stato la causa esclusiva e originaria dell’intollerabilità della convivenza e del fallimento del matrimonio. Se la crisi coniugale era già in atto per altre ragioni, il rifiuto potrebbe essere considerato una conseguenza e non la causa della separazione.

La Corte di Cassazione ha precisato che:

«Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre […] accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali […] e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza» (sent. n. 11032/2024).

Conclusioni

In conclusione, se la moglie rifiuta ingiustificatamente e in modo persistente di avere rapporti sessuali, e tale comportamento è la causa principale della crisi coniugale, il marito può chiedere la separazione con addebito a suo carico. Sarà necessario fornire prove adeguate sia della violazione dei doveri coniugali sia del nesso causale tra questa violazione e l’intollerabilità della convivenza.

Fonte internet

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