Cosa spetta alla moglie in caso di abbandono del tetto coniugale? Quando è consentito andare via di casa: conseguenze, sanzioni, addebito e possibili reati. Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991, Tel. 02344223

Cosa spetta alla moglie in caso di abbandono del tetto coniugale?

Quando è consentito andare via di casa: conseguenze, sanzioni, addebito e possibili reati. Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991, Tel. 02344223

La convivenza è uno dei doveri del matrimonio, un dovere però sancito dal codice civile (art. 143 cod. civ.) e non da quello penale. Ne deriva che l’abbandono del tetto coniugale non costituisce un reato, a meno che non sia accompagnato da altre gravi condotte come, ad esempio, quella di far mancare ai familiari i mezzi di sopravvivenza. Ma allora cosa spetta alla moglie in caso di abbandono del tetto coniugale da parte del marito? E a cosa invece ha diritto se è lei stessa ad andare via di casa senza una valida ragione?

In caso di abbandono del tetto coniugale, la situazione giuridica della moglie dipende da diversi fattori, tra cui la presenza di figli, la situazione economica dei coniugi e le circostanze che hanno portato all’abbandono. In questo articolo faremo una disamina di tutte le possibili situazioni che si possono verificare.

Indice

* Quando c’è abbandono del tetto coniugale?

* Conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale

* A cosa ha diritto la moglie in caso di abbandono del tetto coniugale?

* Prova dell’abbandono

Quando c’è abbandono del tetto coniugale?

L’obbligo di convivenza vale solo per le coppie sposate. Non esiste un parallelo dovere anche per le coppie conviventi (cosiddette “coppie di fatto”). Sicché se un coniuge va via di casa, lasciando l’altro, commette una violazione dei doveri matrimoniali da cui scaturiscono le sanzioni (civili) che vedremo a breve; se invece lo fa un partner non unito in matrimonio, non gli si può addebitare alcun illecito e quindi alcuna conseguenza.

Altro aspetto interessante da analizzare è dopo quanti giorni di assenza da casa si può parlare di “abbandono del tetto coniugale”.

Non ogni allontanamento dalla casa familiare costituisce abbandono del tetto coniugale.  Per configurare tale illecito, è necessario che il coniuge abbia lasciato la dimora in cui la coppia conviveva stabilmente:

* senza volontà di volervi più tornare o senza riferire se ciò avverrà o meno, lasciando l’altro coniuge nella più assoluta incertezza. In ogni caso, gli allontanamenti prolungati sono sempre vietati; non lo è la breve pausa di riflessione (quella, ad esempio, del weekend);

* senza una giusta causa. Non è quindi illecito l’allontanamento determinato da violenza domestica, maltrattamenti anche solo verbali, abusi e violenze; gravi incompatibilità che hanno già dato luogo a una crisi irreversibile del matrimonio con la manifestazione di entrambi di procedere alla separazione; preesistenza di una violazione dei doveri del matrimonio che, da sola, giustifica la separazione (come un tradimento, la protratta assenza di rapporti sessuali, ecc.).

Conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale

Veniamo ora alle responsabilità e alle sanzioni. L’abbandono del tetto coniugale può costituire motivo di addebito della separazione, se non giustificato da una “giusta causa“.

L’addebito implica:

* la perdita del diritto al mantenimento, anche in caso di assenza di redditi. Pertanto, il coniuge che va via di casa non può chiedere gli alimenti;

* la perdita della qualità di erede del coniuge, qualora questi deceda prima del divorzio.

L’abbandono del tetto coniugale, in sé per sé, non costituisce reato. Tuttavia, come si diceva in apertura, quando colui che si allontana era anche la principale fonte di reddito della famiglia scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiari. In tali ipotesi l’illecito penale si configura qualora non si provveda a far pervenire, al coniuge e/o ai figli, il denaro necessario per il mantenimento.

Per evitare di commettere reato e di subire quindi una condanna penale, chi lascia la casa coniugale deve inviare un assegno o fare un bonifico mensile con l’importo necessario a garantire ai familiari lo stesso tenore di vita, almeno finché non sarà il giudice a quantificare l’ammontare esatto dell’assegno di mantenimento.

La giurisprudenza richiede che l’abbandono sia ingiustificato e connotato da disvalore etico e sociale per essere causa di addebito (Cass. 12310/2012). Pertanto, se esso è giustificato da una situazione di intollerabilità della convivenza, non può essere addebitato al coniuge che si è allontanato.

A cosa ha diritto la moglie in caso di abbandono del tetto coniugale?

Se è il marito ad andare via di casa, alla moglie spetta:

* il diritto di rivolgersi al tribunale e chiedere la separazione e, con un unico atto di ricorso, anche il divorzio (il giudice pronuncerà prima l’una, poi l’altro);

* il mantenimento per sé stessa, ma solo se la sua situazione reddituale è tale da non garantirle l’autosufficienza economica. Deve quindi trovarsi quantomeno senza un lavoro che le assicuri l’autonomia;

* il mantenimento per i figli, se sono minorenni o maggiorenni ma privi di una loro indipendenza economica;

* l’affidamento condiviso dei figli, a meno che non vi siano valide ragioni per ritenere, nel comportamento dell’uomo, una grave situazione di incapacità a ricoprire il ruolo genitoriale;

* l’assegnazione della casa coniugale se i figli, minorenni o maggiorenni non autonomi, le verranno successivamente affidati dal giudice (deve cioè essere disposto dal tribunale il “collocamento” presso di sé).

Se invece è la moglie ad andare via di casa, i diritti appena visti sono tutti fatti salvi se, alla base dell’abbandono, c’è una giusta causa (ad esempio una violenza o una situazione di crisi conclamata). Invece, se non ci sono valide ragioni, la moglie perde il diritto al mantenimento per sé stessa ma non anche quello per i figli. Inoltre, se il giudice la ritiene ancora idonea – nonostante il comportamento – a rivestire il ruolo di genitore, la donna potrà ottenere anche l’affidamento condiviso dei figli, la collocazione presso di sé degli stessi e, conseguentemente, l’assegnazione della casa coniugale.

Prova dell’abbandono

L’onere della prova dell’abbandono e delle sue giustificazioni ricade sul coniuge che ha lasciato la casa. Questi, se l’abbandono è stato causato da una situazione di intollerabilità della convivenza, deve dimostrare tale circostanza per evitare l’addebito.

CHI SIAMO:

Il titolare dell’agenzia IDFOX ®,S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro.

La responsabile ha un’esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con diritto internazionale presso l’Università Luigi Bocconi.

Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali,  operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.

 

 

Il fondatore dell’agenzia Investigativa Idfox Srl e’ Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager,  multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Questa è la storia dell’agenzia   IDFOX ®  International Detectives Agency , ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.

 

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