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Quando il fondo patrimoniale è inattaccabile e chi può aggredire i beni in esso inseriti.
Il fondo patrimoniale è uno strumento legale che permette di proteggere una parte o tutto il patrimonio familiare dal rischio di pignoramenti. In pratica, i coniugi mettono dei loro beni (casa, auto, conti in banca, titoli di credito) in questo fondo attraverso un semplice atto notarile. Si tratta quindi di una barriera ideale (non è un fondo vero e proprio come potrebbe essere un conto corrente bancario). In questo articolo vedremo a cosa serve un fondo patrimoniale. Scopriremo tutte le regole che disciplinano tale istituto e quando i beni in esso inseriti diventano inattaccabili per i creditori. Infine, vedremo quando cessa il fondo patrimoniale. Ma procediamo con ordine.
Indice
* A cosa serve il fondo patrimoniale?
* Chi può creare un fondo patrimoniale?
* Quando può essere costituito il fondo patrimoniale?
* Come si costituisce un fondo patrimoniale?
* Cosa si può inserire nel fondo patrimoniale?
* Gestione dei beni nel fondo patrimoniale
* Utilizzo dei beni vincolati nel fondo patrimoniale
* Da cosa protegge il fondo patrimoniale?
* Quando il fondo è attaccabile
* Fondo patrimoniale e debiti con la banca
* Fondo patrimoniale e debiti col fisco
* Quando cessa il fondo patrimoniale?
A cosa serve il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è regolamentato dagli articoli 167-171 del Codice civile. Questo istituto può essere istituito da uno o entrambi i coniugi, o anche da un terzo, e può comprendere beni immobili, mobili e titoli di credito. La sua principale funzione è quella di destinare specifici beni per il sostentamento dei bisogni familiari, proteggendoli così da possibili azioni esecutive da parte dei creditori.
L’obiettivo del fondo patrimoniale è di formare un patrimonio “separato” che serve esclusivamente per i bisogni della famiglia, il quale rimane fuori dalla portata dei creditori, anche in caso di debiti contratti per attività d’impresa o lavorative autonome da parte di uno dei coniugi.
Chi può creare un fondo patrimoniale?
Posso creare un fondo patrimoniale solo le persone sposate e le coppie dello stesso sesso che hanno stipulato un’unione civile. Sono quindi esclusi i conviventi.
Il fondo patrimoniale può essere istituito in diverse modalità:
* da un solo coniuge, da entrambi i coniugi o da un terzo, attraverso un atto pubblico. Qualora il fondo sia costituito da un terzo, è necessaria l’accettazione dei coniugi, anch’essa tramite atto pubblico separato. La giurisprudenza prevalente sostiene che anche quando il fondo è istituito da un solo coniuge, è necessaria l’accettazione dell’altro, poiché tale atto rientra nelle convenzioni matrimoniali (Cassazione, 27 novembre 1987, n. 8824);
* da un terzo mediante testamento (olografo, pubblico o segreto), sotto forma di legato. Per quanto riguarda la possibilità di destinare i beni al fondo tramite eredità, le opinioni dottrinali sono divise: una parte nega questa possibilità a causa della natura universale della successione ereditaria, che contrasterebbe con la necessità di destinare al fondo solo “beni determinati” (articolo 169 c.c.). Al contrario, altri ammettono questa opzione, poiché la destinazione dei beni al fondo si realizzerebbe successivamente, incidendo solo sui beni che legalmente possono essere vincolati (Gabrielli). In ogni caso, quando il fondo è creato da un terzo tramite testamento, è obbligatoria l’accettazione da parte di entrambi i coniugi dopo l’apertura della successione, e ciò deve avvenire mediante atto pubblico, dato che il testatore non può alterare il regime patrimoniale della famiglia da solo.
Nel fondo costituito da entrambi i coniugi (caso più frequente nella prassi), secondo la prassi notarile, possono essere conferiti i beni facenti parte della comunione legale; in tal caso, però, i beni conferiti sono definitivamente estromessi dalla comunione e sono assoggettati alle regole del fondo.
Quando può essere costituito il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale può essere istituito in qualsiasi momento durante il matrimonio tra i coniugi. È possibile anche crearlo in previsione di un matrimonio futuro, ma in tale ipotesi l’atto di costituzione sarà condizionato all’effettiva celebrazione del matrimonio.
Esistono due scenari principali per la costituzione del fondo in vista di un matrimonio:
* costituzione da parte di un terzo a favore dei futuri sposi: l’atto è considerato valido una volta specificate le generalità dei futuri coniugi. Si considera perfezionato con l’accettazione da parte dei destinatari e diventa efficace solo con la celebrazione del matrimonio;
* costituzione da parte di uno dei futuri sposi: è necessario che anche l’altro futuro coniuge partecipi alla stipulazione dell’atto. La validità di tale atto è anch’essa subordinata alla celebrazione del matrimonio, momento da cui l’atto acquisirà piena efficacia.
Come si costituisce un fondo patrimoniale?
Per costituire un fondo patrimoniale è necessario:
* un atto notarile: è un documento ufficiale che indica quali beni fanno parte del fondo e le regole a cui esso è soggetto;
* l’indicazione dei beni: bisogna specificare quali beni vengono destinati al fondo (casa, auto, ecc.);
* la dichiarazione della destinazione: lo scopo del fondo è quello di soddisfare i bisogni della famiglia.
Ai fini dell’opponibilità del fondo ai terzi, il notaio deve annotare il fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Se il notaio non vi provvede, è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti.
Se il fondo ha ad oggetto beni immobili, l’atto costitutivo del fondo o il verbale di pubblicazione del testamento devono anche essere trascritti nei registri immobiliari.
Cosa si può inserire nel fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale può essere destinato a vincolare specifiche categorie di beni, i quali devono essere chiaramente “determinati” per soddisfare gli obblighi pubblicitari relativi al tipo di bene conferito. Ecco una panoramica dei beni che possono essere inclusi nel fondo:
* beni immobili: è possibile includere la piena proprietà di immobili. Questi possono appartenere esclusivamente a uno dei coniugi, essere in comunione ordinaria o legale tra i coniugi, o in comunione ordinaria tra uno o entrambi i coniugi e un terzo. Esistono opinioni divergenti riguardo alla possibilità di includere diritti reali limitati su immobili, come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie e la nuda proprietà. Durante la costituzione del fondo, il disponente può decidere di trasferire la proprietà del bene vincolato all’altro coniuge, generando così un trasferimento di proprietà, o può semplicemente creare il vincolo, mantenendo la titolarità esclusiva dei beni;
* beni mobili registrati: come auto, moto, imbarcazioni, quote di società a responsabilità limitata (SRL) e altri beni mobili iscritti in pubblici registri;
* titoli di credito: è possibile includere nel fondo titoli di credito fruttiferi e convertibili in nominativi, come: azioni di società per azioni; quote di fondi comuni di investimento; Certificati di Credito del Tesoro (CCT), che sono titoli di medio e lungo termine emessi dallo Stato; Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), che pur essendo titoli al portatore sono dematerializzati.
Questi beni, una volta conferiti al fondo, sono protetti da eventuali pignoramenti dei creditori, assicurando così una maggiore stabilità finanziaria per i bisogni della famiglia.
I beni conferiti al fondo patrimoniale generalmente diventano proprietà comune dei coniugi, salvo diversa disposizione stabilita nell’atto di costituzione del fondo, come previsto dall’articolo 168 comma 1 del Codice civile. Ad esempio, il coniuge che apporta un immobile al fondo può decidere di mantenere la proprietà o un diritto specifico su di esso.
Gestione dei beni nel fondo patrimoniale
La gestione degli immobili nel fondo segue le norme stabilite per l’amministrazione dei beni in comunione legale (articolo 168 comma 3 del Codice civile). Di seguito le regole principali:
* atti di ordinaria amministrazione: possono essere eseguiti individualmente da ciascun coniuge. Questo include atti conservativi sugli immobili e la gestione delle eventuali rendite prodotte, a condizione che tali entrate siano destinate a coprire i bisogni familiari;
* atti di straordinaria amministrazione: questi atti, che possono alterare significativamente le condizioni economiche della famiglia, si dividono in: a) vendita, costituzione di ipoteca, pegno o vincoli simili: salvo autorizzazione esplicita nell’atto di costituzione del fondo, è necessario il consenso di entrambi i coniugi e, se presenti figli minori, l’autorizzazione giudiziaria, richiesta solo in casi di necessità o evidente utilità;
* altri atti di straordinaria amministrazione: sono regolati secondo le disposizioni sulla gestione dei beni in comunione legale.
Utilizzo dei beni vincolati nel fondo patrimoniale
I proventi derivanti dai beni del fondo patrimoniale devono essere impiegati esclusivamente per soddisfare i bisogni essenziali e il benessere della famiglia. Questi includono spese per l’abitazione, vestiario, cure mediche, educazione e mantenimento dei figli, nonché per mantenere il tenore di vita scelto dai coniugi. Questo orientamento è stato confermato da diverse sentenze della Cassazione, che sottolineano l’obiettivo di garantire il mantenimento e lo sviluppo armonico della famiglia e di potenziare le sue capacità produttive.
Da cosa protegge il fondo patrimoniale?
I beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere pignorati solo se sussistono le due seguenti condizioni:
* il debito deve essere successivo alla costituzione del fondo (se anteriore, infatti, il pignoramento è sempre possibile senza limiti);
* il debito deve essere stato contratto per esigenze diverse da quelle familiari, quindi per esigenze voluttuarie o di investimento, e a condizione che il creditore ne fosse a conoscenza. Il fondo non protegge dai debiti contratti per bisogni del nucleo familiare o dei suoi membri.
Se il fondo è stato creato con lo scopo di danneggiare i creditori, ponendo in esso tutti i beni del debitore dopo aver contratto l’obbligazione, il creditore, anche se successivo alla costituzione del fondo stesso, ha cinque anni per esercitare l’azione revocatoria: con tale azione il fondo viene reso inefficace e il creditore può pignorare i beni in esso inseriti.
Non è la natura del debito a determinare se i beni del fondo possono essere aggrediti, ma il legame tra il motivo del debito e le esigenze familiari. Se il debito è strettamente connesso ai bisogni della famiglia, allora i beni del fondo possono essere utilizzati per la sua copertura. La responsabilità del fondo nei confronti dei creditori dipende dunque dall’inerenza diretta e immediata del debito rispetto alle necessità familiari.
Resta a carico del coniuge l’onere di provare in giudizio che il debito è completamente estraneo alle esigenze familiari e che il creditore era consapevole di questa circostanza. L’accertamento di tali fatti è rimesso al giudice di merito, che dovrà valutare la connessione tra la causa del debito e i bisogni della famiglia. Se tale connessione è provata, il fondo sarà considerato responsabile per il debito.
Quando il fondo è attaccabile
Un creditore può rivendicare i beni del fondo patrimoniale solo per debiti contratti dai coniugi per necessità familiari o per esigenze che al momento del debito non erano notoriamente estranee agli interessi della famiglia. In questi casi, il creditore potrebbe, ad esempio, richiedere l’iscrizione di un’ipoteca sui beni del fondo.
Il sequestro preventivo penale dei beni inclusi nel fondo patrimoniale coniugale è permesso, dato che i vincoli del fondo non influenzano le norme relative alla responsabilità penale. Tuttavia, la costituzione di un fondo patrimoniale con beni già soggetti a sequestro preventivo può costituire il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, come stabilito dall’articolo 11 del Decreto legislativo 74/2000.
Fondo patrimoniale e debiti con la banca
Se un imprenditore individuale immette nel fondo un immobile in comunione legale con la moglie e successivamente contrae debiti con una banca per la propria attività, assumendo che tali fondi sostengano il mantenimento della famiglia, l’istituto di credito ha il diritto di agire sull’immobile in caso di inadempienza. L’imprenditore può tuttavia contestare in giudizio l’estraneità del debito rispetto alle necessità familiari, dimostrando che la banca era a conoscenza di tale circostanza.
Fondo patrimoniale e debiti col fisco
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i debiti tributari non sono considerati estranei ai bisogni familiari, quindi i beni e i proventi del fondo sono aggredibili per tali obbligazioni. Al contrario, la giurisprudenza di merito tende a proteggere il fondo se il debito tributario serve direttamente i bisogni della famiglia o se il creditore era all’oscuro della loro estraneità.
In definitiva, i debiti connessi all’attività lavorativa o ad altre attività produttive dei coniugi, che contribuiscono al sostentamento familiare, non sono considerati estranei alle necessità della famiglia. Questa valutazione include sia aspetti oggettivi che soggettivi, a seconda della percezione dei coniugi.
Quando cessa il fondo patrimoniale?
Se i coniugi dovessero decidere di vendere uno degli immobili presenti nel fondo cosa dovrebbero fare per stipulare il rogito?
Le regole del fondo cambiano sensibilmente se, in famiglia, sono presenti figli minorenni. Difatti, il fondo serve per tutelare i beni dei coniugi destinandone i frutti ai bisogni familiari.
* Se ci sono figli minori il fondo dura fino a quando il figlio più piccolo diventa maggiorenne (art. 171 c. 2 c.c.). In tal caso il giudice ordinario può stabilire regole per l’amministrazione del fondo (su istanza dell’interessato); considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli può anche attribuire ai figli una quota dei beni dello stesso, in godimento o in proprietà;
* se non ci sono figli minori, per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale (art. 171 c. 4 c.c.). I beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.
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